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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
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Ernesto Gussoni
Gallarate (VA)07/03/2023 14:51Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
Nella liquidazione controllata del sovraindebitato, l'apertura del conto corrente per la gestione delle attività, è da considerarsi soggetta al solo "nulla osta" o è diversamente soggetta ad "autorizzazione".
E in merito alla gestione dei prelievi è quindi da sempre valutarsi la specifica richiesta di autorizzazione e/o resta qualche autonomia al Liquidatore.
Mi permetto la domanda perchè in una Sentenza di apertura della liquidazione controllata del Tribunale di Salerno Sent. n. 69/2022 pubbl. il 19/12/2022, cos' si scrive : "...AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D"
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2023 19:36RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
Bene ha fatto il Tribunale di Salerno a dare le riportate disposizioni in quanto la disciplina sulla liquidazione controllata nulla prevede in ordine al deposito e al prelievo delle somme disponibili, né è di aiuto il richiamo alle norme di cui al Titolo III, che non comprendono l'art. 131 che regola nel la liquidazione giudiziale questa materia, né questa norma è in altro modo richiamata; eppure il liquidatore ha la disponibilità dei beni del sovraindebitato, che viene spossessato come nella liquidazione giudiziale, e dovendo provvedere alla gestione e liquidazione degli stessi, ha bisogno di aprire un conto su cui versare le liquidità che acquisisce e da cui prelevare per far fronte alle spese e per pagare i creditori.
E' opportuno pertanto che il tribunale detti delle disposizioni per colmare il vuoto; in mancanza o il liquidatore articola nel programma di gestione una criterio per depositi e prelievi che, una volta approvato dal giudice a norma dell'art. 272 può essere seguito, oppure, non resta che applicare per analogia l'art. 131, non potendosi ritenere che il liquidatore possa liberamente disporre del denaro della procedura senza un controllo.
Zucchetti SG srl-
Ernesto Gussoni
Gallarate (VA)08/03/2023 08:40RE: RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
Una premessa.
La domanda nella sua parte iniziale chiedeva "lumi" sulla modalità di istruttoria al GD per l'apertura iniziale del conto corrente. Non mi è invero chiaro se sia sufficiente un "nulla osta" sulla sua apertura su iniziativa del Liquidatore o, diversamente, sia necessaria una specifica preventiva autorizzazione.
Questo per quanto appunto richiamato nelle disposizioni adottate dal Tribunale di Salerno dove si parla di "autorizzazioni" !
Questo premesso parrebbe quindi configurarsi, In difetto di indicazioni nel Decreto di apertura e dopo l'intervenuta apertura del conto corrente (!), la possibilità per il Liquidatore di strutturarne le modalità dispositive nel programma di liquidazione ex 272 CCII
Ma anche qui mi chiedo, sarà possibile prevedere per gli atti dispositivi, la sola informativa documentata per il nulla osta che soddisfi il criterio di controllo o, deve essere previsto il più ampio iter autorizzativo ex 131 CCII
E a proposito del contenuto dell'art 131 CCII, è possibile meglio illustrare quando l'intestazione dal conto alla Procedura diventerebbe "Fondo Unico di Giustizia FUG"
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/03/2023 19:51RE: RE: RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
Non abbiamo parlato dell'apertura del conto per due motivi. In primo luogo perché, in mancanza di disposizioni in materia, sia della legge che del tribunale, è da ritenere che sia il liquidatore, che ha la disponibilità del patrimonio del debitore, a dover scegliere la banca dove aprire il conto e, comunque perché abbiamo detto che, salva diversa disposizioni del tribunale, trova applicazione l'art. 131, il cui primo comma stabilisce che "Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore".
Pertanto, se la banca può essere scelta dal liquidatore, tale scelta non richiede alcun intervento del giudice, né di nulla osta né di autorizzazione (come appunto non è richiesto per il curatore nella liquidazione giudiziale) perché è un obbligo del curatore come del liquidatore depositare nel termine le somme riscosse sul conto, obbligo sanzionato espressamente dal secondo comma dell'art. 131.
Per la gestione del conto- riguardante sostanzialmente i prelievi- sempre nel caso di mancanza di indicazioni da parte del tribunale, abbiamo suggerito, coma possibilità semplificativa, l'inserimento delle modalità nel programma di gestione in modo che l'autorizzazione del giudice allo stesso potesse valere come autorizzazione pe rogni prelievo. In questa fase di applicazione del codice si cerca, quando manca una norma specifica, di ricostruire una interpretazione che possa tenere e questa indicata, considerata la semplificazione cui l'intera procedura è improntata, potrebbe reggere; in ogni caso, la via più tranquillante è seguire lo schema dell'art. 131 con i mandati di pagamento di volta in volta.
Zucchetti SG srl-
Francesco Iritale
L'Aquila21/05/2024 15:40RE: RE: RE: RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
Buon pomeriggio,
anche io mi trovo ad affrontare il problema dell'apertura del conto corrente di un sovraindebitato (persona fisica) in una procedura di liquidazione controllata.
La problematica che devo affrontare è legata al fatto che la Banca a cui mi sono rivolto per aprire il conto, mi ha prospettato due soluzioni:
1) Aprire un conto corrente intestato alla Liquidazione, ma "appoggiato" al Codice Fiscale del sovraindebitato che ripeto è persona fisica. In questo caso mi chiede una copia del documento di identità del sovraindebitato, (documento che io non dispongo) e che dovrei richiedere allo stesso sovraindebitato.
2) richiedere all'Agenzia delle Entrate un codice fiscale nuovo ad hoc per la procedura di liquidazione (e non so se ciò sia possibile, aggiungo io).
Quale delle due procedure ritenete sia preferibile percorrere?-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como22/05/2024 13:54RE: RE: RE: RE: RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
La procedura corretta è quella sub 1.
Per quanto riguarda il documento, non possiamo che suggerire di procurarselo, e il sovraindebitato dovrebbe essere pronto a rispondere a questo tipo di richieste.-
Mirko Pardini
Lucca06/04/2025 10:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
Buongiorno, vorrei invece conoscere le sorti del conto corrente del sovraindebitato. Nelle recenti pronunce di apertura di liquidazione controllata dove sono stato nominato liquidatore, il collegio "ordina" appunto al liquidatore di predisporre idonea relazione con la quale il G.D. stabilirà le soglie di cui all'art. 268 4° Comma. Se quindi il percorso per arrivare a definire, ad esempio, la quota di stipendio che dovrà essere messa a disposizione della procedura da parte del datore di lavoro, è chiaro, in assenza di una specifica previsione, stante la delicatezza di talune situazioni personali e famigliari, non si può pensare di spossessare di ogni risorsa persone e famiglie in difficoltà.
Venendo al quesito, CHIEDO quindi se le giacenze di denaro in deposito sul conto corrente del sovraindebitato alla data di apertura della procedura debbano essere immediatamente acquisite a beneficio della massa o di esse debba disporre il G.D. con idoneo provvedimento emesso sulla base dell'art. 268 - c. 4.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/04/2025 12:27RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
Bisogna tenere distinti i due aspetti da lei proposti, dato che uno riguarda la sorte del contratto di conto corrente pendente e l'altro il mantenimento del debitore.
Il primo punto è regolato dall'art. 270, comma 6 c.c.i.i., che riprende, nella liquidazione controllata, la regola gemerle posta nella liquidazione giudiziale, della facoltà per il curatore di subentrare o sciogliersi dai contratti le cui prestazioni non siano ancora completamente eseguite, senza le specifiche previsioni dettate nella procedura maggiore per alcune singole tipologie di contratti, tra cui anche il quello di conto corrente, che, a norma dell'art. 183, coma 1, si scioglie automaticamente per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale. Invece per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il contratto di conto corrente non si scioglie automaticamente, ma il liquidatore può subentrare nello stesso, sostituendosi nella posizione del cliente della banca, oppure sciogliersi dal rapporto e acquisire all'attivo il saldo attivo del conto.
Chiarito questo punto, si può passare alla seconda questione riguardante il mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia di cui all'art. 268, comma 4, lett. b). In realtà detta norma riguarda esclusivamente lo stipendio, la pensione e in generale la retribuzione cui il sovraindebitato ha diritto e prevede la possibilità che, in eccezione alla regola dell'acquisizione all'attivo dell'intero patrimonio, il giudice possa stabilire che una quota di tali introiti sia lasciata nella disponibilità del debitore per far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia, per cui l'applicazione della citata norma opera principalmente in ottica futura e non sul beni che già fanno parte del patrimonio del debitore, che viene acquisito dalla massa. Pertanto se sul conto corrente confluivano le retribuzioni, regolato il conto come detto, il giudice può disporre per il futuro la parte della retribuzione che compete al debitore e quella che va corrisposta alla procedura.
Se, invece, il debitore non gode di retribuzioni per cui il saldo attivo del conto era dato da altre operazion, ed esso costituiva la fonte del suo mantenimento, non può applicarsi la norma di cui all'art. 268, comma 4, lett. b) di cui si è detto e se il debitore è privo di mezzi di sussistenza si pone un problema interpretativo perché non è prevista nella disciplina della liquidazione controllata una norma del tipo di quella di cui all'art.147 c.c.i.i. (che riproduce quella di cui all'artr. 47 l. fall.) né tale norma è richiamata. Ciò nonostante, a nostro avviso, detta norma è applicabile anche alla fattispecie della liquidazione controllata, rispondendo ad un principio di umanità e solidarietà che il debitore che non abbia mezzi di sussistenza sia aiutato con un contributo alimentare con l'attivo della procedura.
Zucchetti SG srl
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