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liquidazione controllata familiare

  • Paola Coppa

    Alba (CN)
    09/06/2025 19:05

    liquidazione controllata familiare

    sono advisor in una procedura di Liquidazione controllata familiare avviata da alcuni membri della famiglia. Il Giudice si pone, e mi pone, il quesito se sia necessario che la domanda sia presentata da tutti i componenti e quindi anche da quello che, pur essendo debitore e pur facendo parte del nucleo, non ha presentato la domanda.

    Ovvero se questi può, come di fatto avvenuto, non presentare la domanda e quindi non partecipare alla liquidazione, risultando comunque agli atti che, di fatto, non avrebbe nulla da offrire alla massa creditizia.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      10/06/2025 15:47

      RE: liquidazione controllata familiare

      A nostro avviso non è necessario che tutti i membri del nucleo familiare sottoscrivano la domanda. Proviamo a spiegare le ragioni di questo convincimento.
      L'art. 66 c.c.i.i. prevede che "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune".
      Come si vede, già il tenore letterale della disposizione "possono" esclude che l'accesso alla procedura debba necessariamente essere di tipo familiare quando i debitori sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
      La norma, semplicemente, disciplina una possibile regolazione "di gruppo" delle procedure di sovraindebitamento che interessano più membri della stessa famiglia, codificando espressamente la possibilità (ma non un obbligo) di predisporre un unico progetto di risoluzione della crisi, al quale possono accedere l'imprenditore c.d. sottosoglia, il consumatore e l'imprenditore agricolo.
      Ove ciò accada, vi sarà dunque una unica domanda, presentata con l'assistenza di un unico OCC, con una unica iscrizione a ruolo e quindi un unico il fascicolo.
      Che questa procedura unica non sia imposta (con la conseguenza che i membri del nucleo familiare non sono obbligati ad agire uno acto) trova conferma nel quarto comma dell'art. 66, il quale prevede che quando i membri della stessa famiglia abbiano presentato autonome domande di risoluzione della crisi da sovraindebitamento "il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo".
      Ed allora, posto che la procedura familiare non è imposta dal legislatore, e posto che i membri della famiglia possono anche attivarsi separatamente (salva la necessità per il giudice di riunire le domande singolarmente introdotte) è evidente che la procedura di cui all'art. 66 potrà essere intrapresa anche solo da taluni membri della medesima famiglia, con la conseguenza che solo su di loro si produrranno gli effetti processuali e sostanziali (compresa la successiva esdebitazione) della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento.