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Procedura familiare ex art. 66 CCII - liquidazione controllata

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    01/05/2023 11:03

    Procedura familiare ex art. 66 CCII - liquidazione controllata

    Buongiorno, due soggetti che coabitano (non coniugi), con figlio, e mutuo comune possono presentare, come procedura familiare ex art. 66 ccii, un'unica domanda di liquidazione controllata?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/05/2023 15:52

      RE: Procedura familiare ex art. 66 CCII - liquidazione controllata

      A norma del secondo comma dell'art. 66 CCII, si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, "i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76". Essendo persone di sesso diverso non coniugate, è l'ultima fattispecie elencata che interessa la vostra posizione; orbene, a norma del comma 36 della legge n. 76 del 2016, "si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" e, per l'accertamento della stabile convivenza, il comma 37 dispone che i "si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".
      Se non avete fatto alcuna dichiarazione, seppur conviventi da anni, non rientrate nella previsione di membri della stessa famiglia. E tanto esclude anche la possibilità di fare ricorso all'altra condizione della origine comune dell'indebitamento (che nella specie potrebbe sussistere se l'indebitamento deriva dal mutuo contrato da entrambi) perché questa è alternativa alla convivenza, ma riguarda sempre i membri della stessa famiglia che, appunto, "possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune".
      Zucchetti SG srl