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insinuazioni pervenute decorso il termine ex art. 270 c. 1 l. d)

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    10/05/2023 16:58

    insinuazioni pervenute decorso il termine ex art. 270 c. 1 l. d)

    Si chiede se le domande di insinuazione pervenute successivamente al decorso del termine di cui al comma 1 dell'art. 273 (fissato dal liquidatore ai sensi dell'art. 270 c. 1 l. d), ma prima della formazione dello stato passivo da parte del liquidatore, siano da considerarsi comunque tempestive o se le stesse debbano trattarsi come tardive, e quindi ammissibili solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
    Si chiede inoltre conferma o meno se l'ammissibilità debba essere determinata dal Giudice come nel caso della liquidazione giudiziale.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/05/2023 19:16

      RE: insinuazioni pervenute decorso il termine ex art. 270 c. 1 l. d)

      La regolamentazione dello stato passivo è stata nella liquidazione controllata in gran parte modificata rispetto alla disciplina dettata per la liquidazione del patrimonio dalla legge n. 3 del 2012 e avvicinata a quella della liquidazione giudiziale. In primo luogo non è più il liquidatore che fissa il termine per la presentazione delle domande, ma è il tribunale che, con la sentenza di apertura della liquidazione, come dispone la lett. d) del comma secondo dell'art. 270, "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di
      inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la
      domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi
      dell'articolo 201". Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione la sentenza (art. 272, co. 1 e art. 270nco.4) e costoro possono presentare le loro0 domande entro il termine fissato nella sentenza, in quanto, come precisa il primo comma dell'art. 273, "scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lett. d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo… ".
      Quelle presentate nel termine indicato sono le domande tempestive, per cui quelle che pervengono successivamente sono da considerare tardive, come del resto espressamente disciplinato dal comma settimo dell'art.273, per il quale, appunto, "Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo".
      Zucchetti SG srl