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Notifica della sentenza di omologa del concordato preventivo

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    31/07/2024 18:53

    Notifica della sentenza di omologa del concordato preventivo

    Buonasera
    vengo a porre alla Vostra attenzione il seguente quesito.
    Invero in una procedura per la richiesta di omologa del concordato preventivo il Tribunale competente ha emesso la sentenza di omologa, senza tuttavia nulla disporre in ordine alla notifica di detto provvedimento ai creditori della Società.
    Sono, dunque, a chiedervi a fronte del disposto del comma 5 dell'articolo 48 ccii se tale adempimento debba essere eseguito dalla Società debitrice, o dal Commissario o dal Liqiuidatore giudiaziale ovvero da nessuno di questi risultando sufficiente la pubblicazione nel Registro delle Imprese.
    In attesa di riscontro, ringrazio per il Vostro prezioso contributo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/07/2024 19:56

      RE: Notifica della sentenza di omologa del concordato preventivo

      Il comma 5 dell'art. 180 l. Fall. disponeva che "tribunale provvede (all'omologa del concordato) con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo". La dizione dell'attuale art. 48 è molto più generica e impresa in quanto , in forza del comma 5, la sentenza di omologa "è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 e produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133, primo comma, del codice di procedura civile", ove come si vede la norma non indica né quali siano i soggetti ai quali notificare la sentenza né chi debba provvedere a tale incombente.
      In questa imprecisione può essere proposta una qualsiasi soluzione e, a nostro avviso quella più lineare e logica è quella che richiama lo schema della legge fallimentare, ossia il cancelliere notifica la sentenza al debitore e al commissario giudiziale e provvede alla pubblicazione, seguendo il disposto dell'art. 45 richiamato, e poi il commissario provvede alla notifica ai creditori, anche se rimane abbastanza dubbio se una tale notifica sia prevista dalla norma posto che la sentenza va pubblicata nel registro imprese e dal quel momento produce i suoi effetti.
      Zucchetti SG srl