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Piano di ristrutturazione omologato (PRO) - note di variazione Iva

  • Michele Giorgiutti

    Venezia
    08/01/2025 18:29

    Piano di ristrutturazione omologato (PRO) - note di variazione Iva

    Nel PRO le note di variazione Iva emesse dai creditori a seguito del decreto di apertura della procedura seguono la medesima sorte delle note emesse nel concordato preventivo a seguito dell'omologa, quindi senza obbligo di registrazione in contabilità Iva della nota da parte dell'impresa in crisi e, di conseguenza, senza obbligo di versamento dell'Iva? Ho letto il documento di ricerca della Commissione di Studio del CNDCEC del 22.5.2024 ed a tal proposito, pur propendendo per l'affinità tra il PRO ed il Concordato Preventivo, esprimeva qualche riserva per la mancanza di un chiarimento ufficiale. E' intervenuto nel frattempo un chiarimento? Grazie per la risposta.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/01/2025 11:21

      RE: Piano di ristrutturazione omologato (PRO) - note di variazione Iva

      Com'è noto, non è del tutto certo se e quali parti dell'art. 26, commi 3-bis e 5, si applichino ai nuovi strumenti introdotti dal codice della crisi.

      Per quanto riguarda il comma 3-bis, a cui ci si deve riferire per rispondere alla domanda, esso menziona le procedure concorsuali, l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato previsti dalla legge fallimentare; l'art. 26-bis, comma 5, del D.Lgs. 14/2019 ne ha poi esteso l'applicazione al contratto e all'accordo stipulati in sede di composizione negoziata (art. 23, comma 1, lettere "a" e "c", CCII).

      Ciò premesso e considerato, il PRO rientra certamente nella previsione del comma 3-bis, o perché procedura concorsuale o per analogia con gli altri strumenti di regolazione della crisi, ma la scelta fra tali due strade è fondamentale per rispondere al quesito, dato che il comma 5 stabilisce che le note di variazione emessa dai creditori non debbono essere registrate dall'impresa in crisi solo (quantomeno nella ferma interpretazione dell'Agenzia) se si è in presenza di una procedura concorsuale.

      Noi (e la pubblicazione del Consiglio Nazionale citata nel quesito) propendiamo per considerare il PRO variante del concordato preventivo in continuità o comunque figura strettamente affine a esso, quindi procedura concorsuale, da cui l'assenza dell'obbligo di registrare le note di credito, ma condividiamo con il Consiglio Nazionale anche l'auspicio che ciò venga "certificato" da una pronuncia ufficiale.

      E sul punto, per rispondere al quesito, tale pronuncia non ci risulta ancora essere stata emessa.
      • Andrea Dalla Venezia

        BELLUNO
        14/03/2025 19:13

        RE: RE: Piano di ristrutturazione omologato (PRO) - note di variazione Iva

        Gentilissimi,
        proseguo nella discussione avviata dal dott. Giorgiutti, riferendomi però all'impresa che faccia ricorso alla Composizione negoziata della crisi.

        Come già da voi espresso, il comma 5 dell'art. 25 bis del ccii dice che nella Composizione negoziata "si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". Non viene esplicitamente citata l'applicazione nella Composizione della crisi del comma 5 dell'art. 26 del DPR 633/72, il quale, nell'ultimo periodo, prevede che "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)". Il comma 3-bis lett. a), fa però ancora riferimento agli istituti della vecchia Legge Fallimentare.
        Ritengo che un'interpretazione ragionevole a cascata porterebbe a dire che alla Composizione si applichi anche il comma 5 dell'art 26 del DPR iva stante che l'articolo 25 bis della ccii rimanda all'applicazione del solo comma 3bis dell'art. 26 del DPR ma che anche il comma 5 dello stesso articolo preveda l'esonero dal versamento iva per le note ricevute dalle procedure concorsuali di cui, appunto, al comma 3 bis, richiamato dal ccii.

        È, altresì, ragionevole ritenere che il regime premiale per il ricorso alla Composizione negoziata non possa applicarsi ai soli creditori (che possono emettere nota di variazione a loro favore) ma debba necessariamente estendersi anche alla possibilità per l'impresa in Composizione negoziata di non riversare l'iva delle note di variazione. E' innegabile che in molti casi gli importi iva delle note di variazione rischiano di essere rilevanza tale da compromettere la fattibilità del piano stesso, la cui liquidità verrebbe bruciata per il riversamento dell'iva, il tutto a discapito dei creditori che potrebbero di conseguenza non accettare gli accordi.

        Ciò premesso, qual è la vostra opinione in merito all'applicazione del comma 5 dell'art. 26 del DPR 633/1972 al caso dell'impresa in Composizione negoziata?

        Ringrazio e saluto cordialmente.
        Andrea Dalla Venezia

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          24/03/2025 08:47

          RE: RE: RE: Piano di ristrutturazione omologato (PRO) - note di variazione Iva

          Dall'esame delle disposizioni interessate ci pare indubbio che la risposta sia positiva.

          L'art. 25-bis,comma 5, CCII, citato nel quesito, stabilisce che "Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo ... o degli accordi ... si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

          Quindi è indubbio che i creditori possano emettere le note di credito a norma dell'art. 26, comma 3-bis e ci pare parimenti indubbio che si rientri nella fattispecie individuata dalla lettera "a" di tale comma, dato che la lettera "b" si riferisce alle "procedure esecutive individuali rimaste infruttuose".


          L'art. 26, comma 5, del D.P.R. 633/72 stabilisce che se il creditore emette tale nota di credito "il cessionario o committente, ... deve ... registrare la variazione ... L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)".

          Non vediamo quindi perché l'esonero dalla registrazione delle note di credito in questione (e quindi dall'obbligo di versamento della relativa IVA) non debba applicarsi anche alla composizione negoziata della crisi.