Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

Concordato preventivo in continuità indiretta sas

  • Mattia Callegari

    Venezia
    13/11/2024 12:37

    Concordato preventivo in continuità indiretta sas

    Nel caso di concordato preventivo di una società in accomandita semplice, la preferibilità rispetto alla liquidazione giudiziale (quale presupposto di ammissibilità della procedura) deve essere valutata in confronto al solo fallimento della SAS o anche tenendo conto del fallimento del socio accomandatario che invece non entra in concordato? Laddove il raffronto dovesse essere eseguito con il fallimento tanto della SAS quanto del socio accomandatario vi sarebbero implicazioni particolari allorquando nel concordato della SAS fosse previsto l'apporto di risorse proprie del socio accomandatario, il cui utilizzo (solo in concordato) può essere regolato secondo il principio della Relative Priority Rule, mentre in un eventuale fallimento dovrebbe essere seguito l'ordine tassativo dei privilegi. In questo caso potrebbe verificarsi la particolare situazione per cui i creditori privilegiati potrebbero preferire il fallimento, mentre i chirografari potrebbero trovare maggior soddisfazione nel concordato.
    In sintesi: come si può determinare la preferibilità del concordato rispetto all'ipotesi liquidatoria considerato che gli attivi e le regole di distribuzione degli stessi sono diverse (solo absolut priority rule per liquidazione giudiziale e absolut + relative priority rule per concordato in continuità)?
    Grazie in anticipo per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/11/2024 12:56

      RE: Concordato preventivo in continuità indiretta sas

      Al momento della ammissibilità di una procedura non si svolge una valutazione comparativa tra le varie possibili procedure, ma si valuta la domanda che è stata presentata, dando preferenza, nel caso di pluralità di domande di tipo diverso, a quelle di ristrutturazione della crisi e dell'insolvenza e tra queste a quelle con contenuto conservativo.
      Una volta aperta una procedura che richiede il consenso dei creditori, saranno questi a valutare, al momento dell'espressione del voto, se è preferibile il concordato della sas con contributo del socio accomandatario, oppure bocciare la proposta ve pervenire alla liquidazione giudiziale.
      Zucchetti SG Srl
      • Mattia Callegari

        Venezia
        17/11/2024 18:18

        RE: RE: Concordato preventivo in continuità indiretta sas

        Scusate ma è l'art. 84, comma 1 CCII che prevede che l'imprenditore possa proporre un concordato che realizzi "il soddisfacimento dei
        creditori in misura non inferiore a quella realizzabile
        in caso di liquidazione giudiziale".
        Il confronto con l'ipotesi di liquidazione giudiziale è uno degli elementi fondamentali da inserire nella relazione dell'advisor finanziario e viene analizzato dal Tribunale per decidere l'ammissione o meno alla procedura. Successivamente viene anche utilizzato dai creditori al fine di esprimere il voto.
        Riproporrei pertanto la mia prima domanda.
        Grazie mille.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/11/2024 11:43

          RE: RE: RE: Concordato preventivo in continuità indiretta sas

          E' vero che l'art. 84, comma 1, c.c.i.i., dispone che l'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, "può proporre un concordato che realizzi, sulla base
          di un piano avente il contenuto di cui "all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio…", ma questa norma indica il criterio che deve seguire il debitore e che costituisce il metro di valutazione da parte del tribunale, non al momento dell'ammissione, bensì in sede di omologa in caso di contestazione sulla convenienza da parte di un creditore. I poteri del tribunale al momento dell'ammissione sono quelli indicati nell'art. 47, comma 1, c.c.i.i., e tra questi non trova una indagine sulla convenienza in quanto dalla riforma del 2006/2007 ogni valutazione sulla convenienza è stata attribuita in via esclusiva ai creditori, che possono esternarla sia al momento del voto, sia proponendo opposizione alla omologazione. Anche la valutazione sulla fattibilità è riservata ai creditori, tanto che il citato art. 47 consente al tribunale di rilevarla solo in caso di manifesta inattitudine del concordato al raggiungimento degli obiettivi fissat. Tanto meno, poi il tribunale potrebbe scegliere, di sua iniziativa se aprire un concordato o una liquidazione giudiziaria attenendosi al metro della utilità per i creditori.
          Il tribunale, come abbiamo già detto nella risposta precedente, deve valutare la domanda che viene presentata, privilegiando nell'esame le domande di concordato rispetto a quelle di liquidazione giudiziale; nel fare questo non deve accertare se è più conveniente per i creditori la proprosta di concordato presentata o l'apertura della liquidazione giudiziale, ma deve attenersi nei limiti consentiti dall'art. 47; se, eseguita tale indagine, ritiene che non ricorrono i requisiti per l'ammissione al concordato rigetta la domanda e se esiste istanza di apertura della liquidazione giudiziale decide su questa.
          Zucchetti SG Srl