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Concordato preventivo: accantonamento e versamento TFR.

  • Cosmo Formichelli

    Isernia
    06/03/2025 10:30

    Concordato preventivo: accantonamento e versamento TFR.

    In un concordato preventivo in continuità, regolato dal nuovo codice della crisi, si chiede di conoscere se il TFR maturato alla data di presentazione della domanda ed accantonato in bilancio, TRF non ancora esigible e maturato dai dipendenti ancora in forza alla data di presentazione della domanda, debba essere versato dalla società alla procedura concordataria prima di effettuare i pagamenti dei creditori di grado inferiore a quello dei dipendenti.
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/03/2025 10:41

      RE: Concordato preventivo: accantonamento e versamento TFR.

      Il TFR è un credito certo e liquido, che tuttavia diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (a meno che il dipendente non ne chieda l'anticipata corresponsione), di modo che, continuando l'impresa l'attività , riteniamo che anche il fondo accantonato in bilanciò per il TFR fino ad allora maturato debba continuare ad essere mantenuto e incrementato, visto che i dipendenti non hanno cessato il rapporto di lavoro.
      Zucchetti SG srl
      • Cosmo Formichelli

        Isernia
        10/03/2025 19:06

        RE: RE: Concordato preventivo: accantonamento e versamento TFR.

        Il TFR viene si accantonato in bilancio per essere corrisposto ai lavoratori al momento della sua esigibilità, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma nel caso prospettato la problematica pare riguardare più il rispetto della par condicio creditorum.
        Infatti, dovendo la procedura provvedere ad un riparto parziale, riparto nel quale verrebbero pagati creditori con grado inferiore a quello dei dipendenti per TRF (che giustamente verrebbe pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro), la procedura si è posta il problema se al momento dell'esigibilità del TFR (cessazione del rapporto di lavoro) la società avrà le disponibilità finanziarie per far fronte al pagamento.
        Ove evitare ogni qualsivoglia problematica in merito alla disponibilità futura delle disponibilità liquide per far fronte al pagamento dei TFR, la procedura aveva pensato di acquisire sul proprio conto corrente dette disponibilità per fronteggiare il debito per TFR al momento della sua esigibilità. In pratica la procedura avrebbe materialmente accantonato il TFR per evitare una, anche remota, possibilità di lesione della par condicio creditorum.
        Si chiede pertanto di conoscere se è corretto operare nel modo descritto.
        Si ringrazia anticipatamente per la risposta.