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concordato preventivo - qualificazione del credito dell'amministratore societario professionista nominato ex art 2487 co...

  • Michele Giorgiutti

    Venezia
    10/02/2025 16:10

    concordato preventivo - qualificazione del credito dell'amministratore societario professionista nominato ex art 2487 comma 2 cc

    L'amministratore di una Srl ha richiesto ed ottenuto la nomina da parte del Tribunale di un liquidatore a norma dell'art. 2487 comma 2 del c.c., per impossibilità di funzionamento dell'assemblea. Il liquidatore nominato è un commercialista. Quest'ultimo ha, tra l'altro, promosso l'avvio della procedura concorsuale di concordato preventivo ed ha maturato un credito per l'attività svolta quale liquidatore. Tra le attività tipiche della professione di commercialista vi è anche quella di amministratore e liquidatore di aziende, tant'è che per gli iscritti all'Ordine dei Commercialisti i compensi relativi alla carica di amministratore o liquidatore sono soggetti a fattura, assoggettati a cassa previdenza ed Iva. Se tali compensi in capo al commercialista sono di tipo professionale, a mio avviso dovrebbero mantenere il relativo privilegio (art. 2751-bis n. 2 del c.c.) nella classificazione dei crediti in ambito concorsuale. E' corretto, oppure prevale la natura oggettiva del rapporto, cioè il fatto che i compensi si riferiscono - appunto - alla remunerazione dell'amministratore, solitamente classificata come credito chirografario? Se la soluzione fosse quest'ultima, sarebbe un controsenso, in quanto l'incarico di liquidatore su nomina giudiziale è stato accettato dal commercialista quale incarico di tipo professionale. Grazie per la vostra risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/02/2025 09:38

      RE: concordato preventivo - qualificazione del credito dell'amministratore societario professionista nominato ex art 2487 comma 2 cc

      Il credito per compenso del liquidatore non gode di alcun privilegio. Invero, secondo Cass. 27/02/2014, n.4769 "il credito del compenso in favore dell'amministratore o liquidatore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che l'amministratore o liquidatore non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né (e ciò rileva a seguito della sentenza n. 1 del 1998 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il riferimento della norma citata ai soli prestatori d'opera intellettuale) il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ.: di quest'ultimo, infatti, non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio, e l'"opus" (e cioè l'amministrazione) che l'amministratore o il liquidatore si impegna a fornire non è - a differenza di quello del prestatore d'opera - determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa" (conf. Cass. n. 13805/2004; Cass. n. 11652/2007).
      In sostanza l'attività svolta dal liquidatore di società. sia esso nominato dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società, sia dal tribunale- non è caratterizzata in modo preminente dalla prestazione d'opera intellettuale, ancorchè a svolgerla possono essere chiamati dei professionisti legali o commerciali e quantunque il compimento di una parte delle operazioni richieste possa implicare la soluzione di problemi anche complessi per i quali sia previsto il compenso dalle tariffe professionali; di conseguenza, al credito vantato dal liquidatore quale corrispettivo per l'opera svolta non compete il privilegio indicato nell'art. 2751 bis n. 2 c.c..
      Zucchetti SG srl