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CREDITI IVA E IRPEF ANTE APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

  • Sandra Giacone

    Cigognola (PV)
    21/12/2024 17:07

    CREDITI IVA E IRPEF ANTE APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

    Buongiorno,
    sono liquidatore in una liquidazione controllata di soggetto precedentemente titolare di partita iva come ditta individuale, cessata prima dell'apertura della procedura.
    Da cassetto fiscale del debitore risulta un credito iva ante procedura, confermato con ultima dichiarazione iva presentata con riferimento all'anno di cessazione dell'attività. In capo al debitore risulta altresì un credito irpef che è stato riportato nell'ultima dichiarazione presentata con riferimento all'anno 2023.
    L'esposizione debitoria nei confronti di agenzia delle entrate riscossione, che si è già insinuata al passivo della procedura, è molto alta e comunque superiore ai crediti e si riferisce a tributi di varia natura tra cui anche imposte dirette e iva. Lo stato passivo è già stato dichiarato esecutivo.
    Ad oggi, da parte di agenzia delle entrate e agenzia delle entrate riscossione, non è stata eccepita alcuna compensazione ex art. 155 CCII.
    In tale caso, posto che il credito ante procedura non è rimborsabile a favore della procedura, come deve comportarsi il liquidatore? E' più corretto dare impulso all'ente di riscossione affinchè chieda la compensazione dei crediti con il debito già oggetto di domanda di ammissione al passivo oppure il liquidatore non deve effettuare alcuna comunicazione all'ente in merito al credito esistente? In tale ultimo caso quali saranno le sorti di detti crediti?

    Ringrazio anticipatamente per il confronto.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/12/2024 16:35

      RE: CREDITI IVA E IRPEF ANTE APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

      La strada più opportuna è quella di chiedere il rimborso di tali crediti (potrebbe essere sufficiente, parlandone con l'Ufficio, anche una richiesta via PEC, per accelerare i tempi) e attendere la dichiarazione da parte dell'Ufficio di avvalersi del disposto di cui all'art. 155 CCII.


      Se non vi fosse alcuna risposta (ma non ci pare l'ipotesi più probabile) riteniamo si presentino due strade:

      - impugnare avanti le corti della giustizia tributaria il silenzio-diniego di rimborso, ben sapendo però che a quel punto l'Agenzia eccepirà la compensazione e si sarà solo perduto tempo e danaro

      - richiedere di essere autorizzati all'abbandono di tali crediti, di fatto inesistenti ex art. 155 CCII (strada che ci pare la più semplice...)