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Liquidazione controllata / intervento del terzo

  • Luigi Sica

    Torino
    17/03/2025 17:40

    Liquidazione controllata / intervento del terzo

    In una liquidazione controllata il Sovraindebitato ha solo redditi futuri da mettere a disposizione per i tre anni. Posteriormente alla sentenza di apertura, manifesta la possibilita' di ricevere, eventualmente, da un parente l' intera somma che lui avrebbe dovuto mettere a disposizione mensilmente per 36 mesi, al netto delle spese di mantenimento stabilite dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata, per un suo desiderio di estinguere anticipatamente la procedura . In che modo il terzo può intervenire ( finanza neutra ? ) senza che il suo intervento possa essere considerato entrato nel patrimonio del debitore del Sovraindebitato e quindi appreso dalla liquidazione in aggiunta ai 36 versamenti futuri ( con il rischio di impedirgli comunque la estinzione anticipata della liquidazione controllata rispetto ai 36 mesi ) ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      18/03/2025 18:14

      RE: Liquidazione controllata / intervento del terzo

      La soluzione al rischio prospettato potrebbe consistere nell'assunzione di un impegno formale da parte di soggetto sicuramente solvibile al versamento della somma a mani del liquidatore condizionato all'apertura della liquidazione controllata.
      Da considerare, tuttavia, che nella liquidazione controllata la domanda del debitore non è una proposta che possa vincolare in qualche modo il tribunale e quindi il decreto di apertura non potrebbe ovviamente essere qualificato come accettazione.
      Oltre a ciò, sussiste anche il rischio che il tribunale dichiari inammissibile la domanda, in quanto la soluzione della chiusura anticipata priverebbe i creditori della prospettiva di poter beneficiare di utilità ulteriori che potrebbero pervenire nel corso del triennio (art. 272, c. 3-bis, CCII).
      • Luigi Sica

        Torino
        18/03/2025 19:08

        RE: RE: Liquidazione controllata / intervento del terzo

        In realtà la liquidazione controllata risulta già aperta e prevede il versamento della somma mensile del reddito futuro al netto delle spese di mantenimento. L'idea, a questo punto, potrebbe essere , come forma volta a scongiurare i rischi già prospettati, di stipulare un contratto di mutuo che stabilisca chiaramente l'importo e le modalità di rimborso . Questo finanziamento dovrebbe essere considerato come un'obbligazione contrattuale tra il terzo e il Sovraindebitato. In questo modo, l'importo ricevuto non verrebbe considerato un'entrata nel patrimonio del Sovraindebitato, ma come una somma di denaro concesso in prestito e quindi non rientrante nel perimetro della liquidazione.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          18/03/2025 19:41

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata / intervento del terzo

          E' irrilevante che l'obbligazione sia stata contratta tra il sovraindebitato e il terzo ai fini dell'applicazione dell'art. 272, c. 3-bis CCII; semmai ciò che ne impedisce in concreto l'acquisizione è la condizione che questa è al netto delle spese incontrate e quindi delle rate da pagare.
          Altra soluzione da valutare potrebbe essere quella della proposta del terzo, in fase di liquidazione, di acquisto di tutti i crediti futuri del debitore maturati nel triennio, al netto delle spese di mantenimento.
          Non vi sarebbe certamente rischio di commistione di patrimoni e, una volta concluso l'acquisto, previa procedura competitiva, non vi sarebbe più patrimonio da liquidare neppure in prospettiva e la procedura potrebbe essere chiusa (art. 272, c. 3, ultima parte, CCII)