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Concordato preventivo e fideiussori

  • Mattia Callegari

    Venezia
    30/03/2024 10:27

    Concordato preventivo e fideiussori

    Buongiorno,
    avrei due domande da porre relativamente ad un concordato preventivo in continuità indiretta regolato dal nuovo codice della crisi d'impresa con ricorso prenotativo depositato a metà dicembre 2023 e termine per il deposito del piano fissato per il 15.04.2024.
    1) alla data del deposito del ricorso prenotativo era presente il creditore AMCO con circa 1.300.000,00 euro di credito chirografario garantito da ipoteca su un immobile del socio fideiussore. Tale immobile è soggetto a procedura esecutiva la cui asta si terrà il 10.04.2024 per 240.000,00 euro (ante deposito piano). Qualora il bene fosse aggiudicato al prezzo base, ma non venissero erogate le somme ricavate dalla vendita a favore di AMCO procedente prima del 15.04.2024, come trattare i due soggetti a piano e come voterebbero in caso di pagamento AMCO dopo il deposito del piano, ma prima del voto e in caso di mancato pagamento in questo secondo periodo? Ritengo che qualora il bene fosse aggiudicato, considerato che probabilmente al 15.04.2024 sarà ancora di proprietà del fideiussore in assenza di emissione del decreto di trasferimento, a piano dovrebbe essere inserita AMCO come creditore chirografario in classe apposita (è garantito anche da altre ipoteche) per 1.300.000,00. Per quanto riguarda il voto, se ad AMCO non fossero ancora state ripartite le somme ricavate dall'esecuzione allora questa avrebbe diritto di voto per 1.300.000,00. Ma in caso di riparto cosa succede al voto? Vota AMCO per 1.300.000,00 o AMCO per 1.060.000,00 e il socio fideiussore non vota in quanto postergato?
    2) tra i creditori è presente anche un fideiussore NON socio già escusso che si è surrogato nella posizione di AMCO. Questo avrebbe diritto di regresso nei confronti di altri fideiussori non ancora escussi. Tale creditore dovrà essere trattato come puro chirografario o inserito nella classe obbligatoria dei creditori garantiti a causa del suo diritto di regresso? In sostanza il suo diritto di regresso verso altri fideiussori può essere considerato una garanzia che obblighi ad inserire il creditore nell'apposita classe prevista dall'art. 85 comma 2? Secondo me no e andrebbe trattato come semplice chirografario.
    Grazie in anticipo per la risposta e buona Pasqua.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/04/2024 16:18

      RE: Concordato preventivo e fideiussori

      Lei omette due dati che sono rilevanti ai fini della risposta, ma che possiamo dare per scontati; uno che al concordato sia stata ammessa una società a responsabilità limitata per cui il socio fideiussore non è un socio illimitatamente responsabile (il che anche se non influisce direttamente sulla risposta facilita la questione) dal momento che lei mai accenna a questo tipo di responsabilità, altro che la fideiussione abbia natura solidale, dato che nei rapporti commerciali si ricorre a tale forma di garanzia che, peraltro è quella prevista per default dall'art. 1944 c.c., salvo patto contrario.
      Se si parte da queste premesse, bisogna tenere conto che l'art. 96 CCII (come in passato l'art. 169 l. fall.) richiama nel concordato l'applicazione, tra gli altri, gli artt. 160 e 161 (che riprendono gli artt. 61 e 62 l. fall.), dai quali si deduce che il fideiussore/ coobbligati (sia socio che estraneo alla società) che sia stato escusso prima dell'apertura della procedura a carico del debitore principale può concorrere per la somma pagata esercitando il regresso, nel mentre per i pagamenti effettuati successivamente "il regresso tra coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito". Ossia il creditore di 100 che viene soddisfatto parzialmente, ammettiamo per 30 da un fideiussore coobbligato, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale ha diritto a mantenere l'insinuazione al passivo per 100, fermo restando che non può ricevere più di 80, tuttavia il mantenimento del credito per 100 comporta da un lato che la percentuale di riparto va calcolata su tale somma e, dall'altro che il solvens non possa esercitare il regresso pe rle 20 pagate, altrimenti su avrebbe una duplicazione parziale del debito.
      Traducendo questi principi nel concordato, ne deriva che AMCO, fin quando non viene integralmente estinto il suo credito, ha diritto ad essere presente nel concordato per il credito originario di 1.300.000,00 con la sua qualifica di chirografo riconosciutagli e per questo importo ha diritto al voto; di contro i fideiussori coobbligati, anche se hanno esaurito la loro obbligazione ma non hanno estinto integralmente il credito ddi AMCO, non possono partecipare al concorso.
      Non è, pertanto, rilevante, quanto al socio fideiussore il momento della vendita del bene oggetto della ipoteca data dal fideiussore a garanzia della sua obbligazione fideiussoria, ma il dato della posteriorità di tale vendita e incasso da parte di AMCO rispetto al momento dell'apertura della liquidazione e il dato che tale incasso non estoingue integralmente il credito di AMCO.
      Per il fideiussore non socio vale lo stesso discorso, anche se in tal caso sembra di capire che la sua escussione sia anteriore all'apertura della liquidazione giudiziaria a carico della società garantita. Se è così, il fideiussore, come abbiamo detto in precedenza, ha diritto a partecipare al concordato per la somma pagata in via di regresso e AMCO a ridurre il suo credito in conformità. Il fatto che il fideiussore solvens possa esercitare il regresso anche verso altri cofideiussori, non muta la natura del suo credito, né fa scattare l'obbligatorietà dell'inserimento in una classe ai sensi del comma 2 dell'art. 85 perché il cofideiussore non è un debitore assistito da garanzie prestate da altri e, comunque, il problema non sorge perché (sempre nel caso che sia possibile il regresso) l'obbligatorietà della formazione delle classi discende dal fatto che si sta parlando di un concordato in continuità (art. 85 comma 3).
      Zucchetti SG srl