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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Concordato in continuità - tassazione sopravvenienza attiva
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Marco Scattolini
Macerata23/01/2025 12:31Concordato in continuità - tassazione sopravvenienza attiva
Una Società di persone ha presentato ricorso per Concordato Preventivo in continuità ex art. 84 ccii. Per effetto di tale operazione, la società, normalmente in perdita, ha visto il proprio esercizio realizzare un consistente utile dovuto alla sopravvenienza attiva per falcidia dei propri debiti.
Si osserva che il disposto dell'art.88 comma 4 ter del TUIR, secondo periodo, richiama disposizioni fiscali applicabili esclusivamente ai soggetti IRES, sebbene gli strumenti di soluzione della crisi in esso citati vengano utilizzati anche da soggetti differenti, quali, nel caso specifico, una società di persone.
Si chiede, pertanto, se, in assenza di tali elementi (perdite, interessi passivi ed ACE), la società di persone possa beneficiare dell'integrale esclusione da imposizione della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti.
Questo è il caso:
Società di persone
COSTI RICAVI
150 100
PERDITA 50
A seguito della falcidia dei propri debiti di 1.000 si dovrà rilevare una sopravvenienza attiva di pari imposto e per l'effetto l'Azienda vedrebbe il proprio esercizio chiudersi con un utile civile di 950.
Si chiede se ai fini fiscali tale sopravvenienza possa determinare una variazione in diminuzione dell'utile civile e quindi essere esclusa da imposizione fiscale.
Grazie per la vostra consueta collaborazione.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como01/02/2025 17:26RE: Concordato in continuità - tassazione sopravvenienza attiva
L'art. 88 del T.U.I.R., come pure gli artt. 84 e 96 da esso citati, fanno parte del Titolo II ("Imposta sul reddito delle società"), Capo II ("Base imponibile società/enti commerciali residenti"), Sezione 1 ("Determinazione della base imponibile"), e nel caso qui in esame essi vanno coordinati con le disposizioni relative alle società di persone, dettate:
- dall'art. 6, comma 2, del TUIR, che recita "I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi".
- dall'art. 56 ("Determinazione del reddito d'impresa"), che al comma 1 stabilisce che "Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo", e nulla è previsto in tale capo relativamente alle sopravvenienze.
Di conseguenza il dettato dell'art. 88, comma 4-ter, ovvero la detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione debiti nell'ambito concordatario, liquidatorio o in continuità, si applica anche alle società di persone, sia per quanto riguarda la detassazione stabilita dal primo periodo, sia per quanto riguarda le limitazioni a essa stabilite dal secondo periodo.
Nelle società di persone non vi sarà ovviamente mai il caso di eccedenza ACE, che è (per la precisione era) un'agevolazione dettata solo per le società di capitali, ma ciò non influisce sull'applicabilità della disposizione.-
Marco Scattolini
Macerata03/02/2025 09:50RE: RE: Concordato in continuità - tassazione sopravvenienza attiva
Buongiorno,
nel ringraziarVi per la risposta, condividendo l'applicazione dell'art. 88, comma 4 ter anche alle società di persone, le quali, a parte l'ACE, ai fini della tassazione della sopravvenienza attiva non possono confrontare la stessa con le perdite di periodo e/o pregresse, in quanto non riguardanti la Società ma i Soci, e riportandomi all'esempio di cui al quesito, chiedo se l'Utile di esercizio pari ad € 950 debba essere assoggettato imputato per trasparenza ai Soci e quindi tassato ai fini IRPEF.
Naturalmente, i Soci potranno ridurre il reddito ad essi imputato per trasparenza con eventuali perdite pregresse.
Grazie per la collaborazione.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como06/02/2025 09:58RE: RE: RE: Concordato in continuità - tassazione sopravvenienza attiva
Non siamo riusciti a reperire alcuna presa di posizione ufficiale sul punto, né la norma prende in esame il caso in questione.
Uno spunto potrebbe essere fornito dal penultimo periodo del comma 4-ter, che recita "Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate", ma, dato che la legge menziona espressamente (solo) un caso analogo, l'aiuto che ci viene fornito non è di particolare solidità, perché la domanda che si pone in questi casi è sempre la stessa:
- l'inciso sopra riportato è dimostrazione di un principio generale: le perdite debbono essere sempre utilizzate prima di considerare non imponibile la sopravvenienza
- oppure si applica il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: se la legge ha citato il consolidato nazionale e non le società di persone, significa che per queste ultime il principio non si applica.
Ciò premesso, non possiamo che proporre una nostra interpretazione, che non poggia su basi giuridiche o dottrinali particolarmente solide e quindi ben potrebbe non essere condivisa.
Escluderemmo la soluzione ipotizzata nel quesito, perché il secondo periodo del comma 4-ter stabilisce l'irrilevanza delle sopravvenienze in questione, in toto se non consideriamo le perdite trasferite ai soci, limitata se si considerano anche tali perdite; non ci pare vi sia spazio per la rilevanza di tali sopravvenienze e quindi l'emersione di un reddito imponibile da attribuire ai soci.
Non restano a nostro avviso che due possibilità:
a) la società di persone come non ha eccedenze ACE non ha perdite riportate a nuovo, quindi la sopravvenienza è irrilevante fiscalmente per intero; parrebbe la soluzione più corretta sulla base del testo normativo, ma farebbe salve le perdite trasferite ai soci negli anni precedente, che potrebbero quindi essere negli esercizi futuri, ed è proprio la conseguenza che il secondo periodo del comma 4-ter vuole evitare
b) le perdite pregresse della società, trasferite ai soci, rilevano ai fini di quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4-ter; di conseguenza la società considererà tali perdite per determinare quanta parte della sopravvenienza debba essere detassata; un esempio numerico per spiegare il nostro ragionamento:
- supponiamo che i soci siano quattro, con quote uguali, e che ciascuno abbia 150 di perdite pregresse da utilizzare
- la società considererà la sopravvenienza non tassabile per 1.000 - 600 di perdite pregresse - 50 di perdita di periodo quindi 350; essa rileverà quindi, ai fini fiscali, per 1.000 - 350 = 650
- l'imponibile sarà quindi 100 - 150 + 650 = 600, imputato per 150 in capo a ciascun socio
- ciascun socio potrà utilizzare le proprie perdite pregresse (senza la limitazione dell'80%) per abbattere tale risultato e quindi azzerare perdite pregresse e utile da partecipazione.
Personalmente riteniamo più corretta (oltre che prudente) la seconda opzione, ma data l'assenza di certezze e, immaginiamo, la rilevanza delle somme in gioco, non possiamo che suggerire caldamente la proposizione di istanza di interpello.
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