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Concordato Preventivo in Continuità Diretta

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    20/12/2024 21:10

    Concordato Preventivo in Continuità Diretta

    Buonasera,
    sono a porre i seguenti quesiti.

    1) Volendo evitare che la banca risolvi il contratto di mutuo ipotecario inerente l'immobile ove viene esercitata l'attività, una volta appresa la notizia del deposito della domanda concordataria c.d. prenotativa, e considerato che il mutuo non lo posso considerare come contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 94 bis ccii, è possibile richiedere l'applicazione di una misura cautelare finalizzata ad ottenere tale risultato fin dal deposito del ricorso ex articolo 44 comma 1lettera a) ccii?;

    2) Altra domanda: è possibile presentare un concordato preventivo in continuità che escluda dal processo di ristrutturazione e di stralcio il debito ipotecario di cui al mutuo, prevendendo la continuazione del negozio nella sua totalità e dunque con pagamento delle rate nella sua originaria previsione contrattuale e, dunque, oltre anche i tempi di esecuzione del predisponendo piano Concordatario? Il tutto, ove anche ammissibile, potrebbe fare insorgere il dubbio di una possibile violazione alla par condicio creditorum?

    Ringrazio come sempre per il vostro prezioso contributo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/12/2024 13:01

      RE: Concordato Preventivo in Continuità Diretta

      Lei dice bene che il contratto di mutuo ipotecario non può definirsi un contratto pendente in quanto la prestazione a carico della banca mutuante è stata completamente eseguita e rimane solo l'obbligo restitutorio del debitore. Se si parte da questa premessa, non può che ricordarsi che l'art. 96 c.c.i.i. richiama applicabili al concordato gli articoli da 153 a 162 e che il comma 2 dell'art. 154 dispone che "I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale". Trattandosi di un credito pecuniario che scade per legge "alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3"(art. 96), non trova applicazione l'art. 94bis che riguarda i contratti pendenti e l'unica misura protettiva configurabile è quella del blocco delle azioni esecutive di cui all'art. 54 comma 2, non vedendosi, né come misura protettiva atipica né come misura cautelare, la possibilità di bloccare la scadenza anticipata del credito pecuniario per paralizzare l'effetto derivante dal combinato disposto degli artt. 96 e 154.Peraltro la disciplina sul concordato ordinario non prevede una norma analoga a quella di cui al comma 2bis dell'art. 71, che, nel concordato minore, consente la prosecuzione del rapporto di mutuo a certe condizioni ed avente comunque ad oggetto la casa di abitazione.
      Mancando una normativa specifica applicabile al mutuo garantito da ipoteca sull'immobile destinato all'esercizio dell'attività, il mantenimento del rapporto alle scadenze pattuite senza liquidare il bene può essere giustificato soltanto da un accordo con la banca mutuante, che non leda gli interessi degli altri creditor; nel senso che venga comunque garantito prioritariamente il pagamento delle prededuzioni (per la quota gravante sull'immobile ipotecato) e degli eventuali privilegi prevalenti sull'ipoteca.
      Zucchetti SG Srl