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COMPENSO OCC CON GESTORE CRISI DIVERSO DAL LIQUIDATORE

  • Dario Pialli

    Grosseto
    29/04/2026 12:47

    COMPENSO OCC CON GESTORE CRISI DIVERSO DAL LIQUIDATORE

    Sono Liquidatore di una Liquidazione Controllata. Il Gestore della Crisi nominato dall'OCC è un altro professionista non confermato nel ruolo di Liquidatore. Come indicato anche dalla recente sentenza del Tribunale di Rovigo n. n. 33670 - pubb. 03/10/2025, in seno all'apertura di una liquidazione controllata n. 94-1/2025, "ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo".
    Lo scrivente aveva già provveduto ad ammettere al passivo della procedura, in prededuzione, il credito vantato dall'OCC/Gestore Crisi.
    Ai sensi dell'art. 275 comma 3 invece "Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.
    A questo punto mi viene da chiedere se il compenso dell'OCC nel caso in cui il gestore sia diverso dal Liquidatore, se pur inserito nello stato passivo, deve comunque essere liquidato dal G.D. oppure se il G.D. deve liquidare il compenso all'OCC solo quando il Gestore sia confermato anche Liquidatore?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      01/05/2026 11:23

      RE: COMPENSO OCC CON GESTORE CRISI DIVERSO DAL LIQUIDATORE

      A nostro avviso nel caso prospettato il compenso del gestore non deve essere liquidato.
      Ciò si ricava dall'art. 275 comma 3 c.c.i.i., come riscritto dall'art. 41 d.lgs 136/2024 (il cui art. 56 prevede che le modifiche si applicano alle procedure pendenti).
      La norma dispone che "Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202".
      Come si vede, la norma distingue due ipotesi:
      quella in cui l'OCC sia stato nominato anche liquidatore;
      quella in cui il liquidatore sia un soggetto diverso.
      Nel primo caso è previsto che il giudice liquida il compenso dell'OCC,..tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore". Dunque, se il gestore è stato nominato anche liquidatore, il compenso è liquidato dal giudice, anche laddove fosse intervenuto un accordo tra professionista e debitore a norma dell'art. 14 dm 24.9.2014, n. 202. In questo caso, invero, di detto accordo il giudice tiene conto al fine di quantificare l'importo complessivo da liquidare.
      Se invece il liquidatore è un soggetto diverso dall'OCC, il giudice procedere alla liquidazione del compenso del solo liquidatore. In questo caso il compenso dovuto all'OCC sarà quello convenuto con il debitore, ed il provvedimento liquidatorio del giudice interverrà, come previsto dall'art. 14 citato, solo se questo accordo manchi.