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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
vendita in una procedura di concordato e applicazione articolo 107 quarto comma
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Elena Pompeo
Salerno21/09/2024 14:19vendita in una procedura di concordato e applicazione articolo 107 quarto comma
In una procedura di concordato del 2021 l'avviso di vendita telematico nulla prevede in relazione alla possibilità di fare una offerta migliorativa ex art. 107 co 4 legge fallimentare. A mio avviso nulla osta all'applicazione della norma (art 107 co 4) anche al concordato e quindi chiunque può offrire offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% della aggiudica. E' corretto? -
Zucchetti SG
Vicenza23/09/2024 18:00RE: vendita in una procedura di concordato e applicazione articolo 107 quarto comma
Il comma 5 dell'art. 182 l. fall. stabilisce che "Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili", per cui non vi è dubbio che anche alle vendite concordatarie si applichi l'art. 107 e non vediamo alcuna incompatibilità con la procedura concordataria del comma 4 di quest'ultimo, che è teso al miglio realizzo dei bei nell'interesse dei creditori. Essendo la sospensione della vendita da parte del curatore qualora pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto contenuta in una previsione normativa, non vi era bisogno che questa eventualità fosse espressamente indicata nell'avviso di vendita.
Zucchetti SG srl -
Elena Pompeo
Salerno23/09/2024 19:13RE: vendita in una procedura di concordato e applicazione articolo 107 quarto comma
Esiste un termine? grazie -
Zucchetti SG
Vicenza24/09/2024 19:44RE: RE: vendita in una procedura di concordato e applicazione articolo 107 quarto comma
Il comma 4 dell'art. 107 l. fall. non detta un termine entro il quale la proposta migliorativa debba essere presentata, ma il termine è implicitamente dato dal comma successivo, per il quale " Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione". E' evidente, invero, che poiché la sospensione di cui si sta parlando è disposta dal curatore, questi può provvedere fin quando ha la disponibilità della pratica, prima cioè di informare il giudice e depositare la documentazione in cancelleria: neanche per questa attività è previsto un termine, ma si , ma come precisa la norma tale operazione deve essere eseguita all'esito della procedura di vendita. Ed infatti, dopo questo passaggio, il potere sospensivo passa al giudice delegato il quale, come prescrive il comma 1 dell'art. 108 l. fall., "su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto (rectius, quinto) comma dell'art. 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Zucchetti SG srl
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