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Compenso Commissario Giudiziale negli Accordi di Ristutturazione dei Debiti

  • Mauro Orioli

    Ravenna
    08/02/2024 16:49

    Compenso Commissario Giudiziale negli Accordi di Ristutturazione dei Debiti

    Buonasera,
    Chiedo gentilmente se avete qualche indicazioni da darmi per la quantificazione del compenso per la "nuova" carica di Commissario Giudiziale in una procedura di "Accordi di ristrutturazione dei debiti" ex artt. 57 e 48 CCII in via di omologa.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/02/2024 20:10

      RE: Compenso Commissario Giudiziale negli Accordi di Ristutturazione dei Debiti

      La procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti non prevede normalmente la nomina di un commissario giudiziale, ed infatti, l'art. 40, comma 4, stabilisce che una tale nomina "è
      disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti"; in questi casi il tribunale può provvedere alla nomina di un commissario con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, oppure può confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b"; così si spiega la previsione del comma 4 dell'art. 48, per la quale, a seguito del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione …. il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione".
      Nonostante queste previsioni, manca una disposizione che accenni al compenso del commissario e ai criteri per la determinazione e di certo non si trova un adisposizione del genere nel d.m. n. 32 del 2012, che regola la liquidazione del compenso ai curatori e commissari e liquidatori dei concordati, ed in questo vuoto, riteniamo che ciascun tribunale, fermo restando che le prestazioni del commissario, non sono gratuite, quanto alla quantificazione del compenso, sceglierà la soluzione che ritiene più adeguata. Considerato che la nomina del commissario è limitata all'ipotesi descritta con le funzioni indicate un suggerimento potrebbe essere quello di seguire il criterio di cui al comma 2 dell'art. 5 del d,m. n. 32 del 2012, il cui risultato sarà opportunamente ridotto in relazione alla attività effettivamente espletata.
      Zucchetti SG srl