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Apporto di finanza esterna nel CP liquidatorio ex art. 84 comma 4.

  • Umile Sebastiano Iacovino

    Roma
    29/02/2024 19:00

    Apporto di finanza esterna nel CP liquidatorio ex art. 84 comma 4.

    Buonasera,
    una società ha predisposto un piano di concordato liquidatorio in base al quale l'attivo liquidabile sarà tale da sanare al 100% i creditori ipotecari e privilegiati ed allo stesso tempo capace di garantire il 20% alle classi di creditori chirografari.
    l'art 84 comma 4 dispone "Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo".
    Il quesito è il seguente,
    nel caso in cui le risorse dell'attivo liquidabile siano, già da sole, sufficienti per garantire il 20% di soddisfo dei creditori chirografari, come nel caso in esame, ci si chiede se è comunque obbligatorio l'apporto di finanza esterna per un importo pari al 10% dell'attivo disponibile. In sostanza, l'espressione letterale del comma 4 ed in particolare la presenza della congiunzione "e" devono far pretendere per il duplice obbligo sia dell'incremento del 10% dell'attivo disponibile, tramite apporto esterno, che della percentuale di soddisfo dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20%?
    Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/02/2024 19:46

      RE: Apporto di finanza esterna nel CP liquidatorio ex art. 84 comma 4.

      Come da lei giustamente intuito il concordato liquidatorio è nel CCI sottoposto ad una duplice condizione di ammissibilità: che vi sia un apporto di risorse esterne idoneo ad incrementare di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che questa categoria di creditori sia soddisfatta nella misura di almeno il 20%. Trattasi di due condizioni che devono coesistere, sicchè, una volta appurato che si versa in una fattispecie liquidatoria per l'accertamento negativo dei requisiti della continuità, diretta o indiretta, la mancanza anche di una sola di esse rende inammissibile il concordato. Oltre alla lettera della norma e alla congiunzione "e", come da lei sottolineato, anche la genesi della norma depone in tal senso. Come è noto l'art. 160 l. fall. prevede soltanto che la proposta di concordato assicuri il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari e in uno dei passaggi della legge delega, era stato completamente abolito il concordato liquidatorio; istituto poi rientrato, nella versione finale, purché caratterizzato dall'apporto di risorse esterne idonee ad aumentare "in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori" (art. 6, co. 1, lett. a) l.19.10.2017 n. 155), in modo da non privare i creditori del vantaggio che, in tal caso, il concordato liquidatorio effettivamente per loro presenta rispetto all'alternativa della semplice liquidazione giudiziale, ferma restando la previsione che, deve essere "assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari.
      Zucchetti SG srl