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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

  • Sabrina Maccio'

    SAVONA
    18/09/2026 11:35

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

    Buongiorno
    sono liquidatrice in una liquidazione controllata che come attivo ha solamente la casa di abitazione della Debitrice che andrà all'asta con importo nuovamente ridotto a poco più di euro 30.000,00 e la somma della tredicesima della pensione che supera il limite stabilito dal Tribunale.
    Il comune ove si trova l'immobile, pur notiziato della procedura non è intervenuto per i crediti già maturati e non ha mai inviato nè alla Debitrice nè alla scrivente i dati per procedere al pagamento della TARI e dell'IMU a far data dall'apertura della procedura. Ora dopo solleciti ha finalmente inviato la documentazione richiedendo anche sanzioni ed interessi che ritengo non siano dovuti; ulteriormente richiede il pagamento anche per anni precedenti all'apertura della procedura che ritengo non dovuti in quanto avrebbe dovuto intervenire.
    Il problema è che le somme comunque dovute sono superiori rispetto a quelle presenti sul conto corrente e l'immobile andrà nuovamente all'asta solo tra un mese.
    Ho redatto un'istanza al giudice per essere autorizzata al pagamento solo di una parte (meno di 1/3) delle somme dovute, ma per il resto non so come fare.
    Vi sarei grata se poteste suggerirmi una linea di azione.
    Ringraziando come sempre per la collaborazione porgo cordiali saluti.
    Sabrina Maccio'
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/09/2026 11:43

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

      Anticipando gli approdi del contributo che ci apprestiamo ad offrire, osserviamo che:
      gli importi dovuti per le imposte maturate successivamente all'apertura della procedura vanno considerati prededucibile, ed in caso di insufficienza di somme disponibili il pagamento andrà eseguito ipotizzando un piano di riparto in cui tutte le spese prededucibili concorreranno in proporzione;
      per le imposte relative a periodi precedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata l'ente impositore (o il concessionario della riscossione) deve insinuarsi regolarmente al passivo.
      Cerchiamo di argomentare.
      Va premesso che solo il curatore, e non anche il liquidatore, è menzionato nell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 tra i sostituti d'imposta, sicché occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
      Anche l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 956-1729 del 21/11/2024 ha ritenuto che "in mancanza di specifiche disposizioni normative" le due procedure (liquidazione controllata e liquidazione giudiziale) non possono essere equiparate, nell'ambito della normativa fiscale del TUIR (si trattava, in particolare, di stabilire se anche nella liquidazione controllata il reddito d'impresa potesse essere determinato secondo la previsione dell'articolo 183 del TUIR).
      È ben vero che la l. 9 agosto 20234, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" prevede all'art. 9 comma 1 n. 2 una tendenziale omogeneizzazione delle procedure concorsuali (che vengono divise solo tra liquidatorie e non liquidatorie) indicando che il legislatore debba "estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale", ma ad oggi la delega non è stata ancora attuata.
      Ciò premesso, quanto all'IMU osserviamo che anche l'art. 10, comma 6 d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 non annovera il liquidatore della liquidazione controllata tra i sostituti d'imposta, per cui la relativa disciplina non è applicabile. Ciononostante riteniamo che il credito per IMU debba essere trattato dalla procedura quale credito prededucibile a norma dell'art. 6, comma 1 let. d) c.c.i.i., il quale prevede che sono prededucibili "i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
      A questo proposito, siamo dell'avviso che possa valere anche per la liquidazione controllata quanto affermato dalla corte di cassazione in ambito fallimentare, laddove è stato affermato che le spese relative all'IMU sono prededucibili in quanto costituiscono "spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18882).
      Quanto alla TARI, il discorso ci sembra più semplice, atteso che a norma dell'art. 1, comma 647 l. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) "il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Tuttavia, poiché sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché dette condizioni siano comunicate, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di esaminare il regolamento comunale per verificare se ed a quali condizioni gli immobili che versino nelle situazioni suddette sono esclusi dall'applicazione del tributo in parola.
      Quanto a sanzioni ed interessi, essi evidentemente non sono dovuti perché non vi sono ritardi o omissioni da parte della procedura.
      Vendendo al pagamento, ed al problema della mancanza di somme sufficienti, osserviamo che allorquando in una procedura concorsuale vi sono più crediti prededucibili e l'attivo realizzato non è sufficiente al loro integrale pagamento, il liquidatore non potrà che procedere ad un riparto, nel quale ciascuna delle spese concorrerà in base alla propria causa di prelazione, laddove esistente. In difetto di cause di prelazione, o di prelazioni identiche, le spese concorreranno in proporzione.
      Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 275-bis c.c.i.i. commi 3 e 4.
      Le due norme dispongono quanto segue:
      "I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.
      Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge".
      Ergo, poiché nel caso di specie l'attivo è presumibilmente insufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, il liquidatore dovrà predisporre un ipotetico piano di riparto parziale, ipotizzando quale potrebbe essere l'importo delle altre prededuzioni, ed eseguire un pagamento prudenziale.
      Venendo ai crediti maturati antecedentemente all'apertura della procedura, la norma valevole per tutti i creditori è quella della previa insinuazione al passivo.