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Liquidazione Controllata - Surroga fondo pubblico di garanzia MCC Spa ex lege n. 662/1996

  • Pietro Iannicelli

    Salerno
    04/03/2024 19:58

    Liquidazione Controllata - Surroga fondo pubblico di garanzia MCC Spa ex lege n. 662/1996

    La presente al fine di sottoporVi il seguente quesito in qualità di liquidatore in una procedura di liquidazione controllata ex art. 270 CCII.
    Un Istituto di credito presenta nei tempi e nelle modalità di rito regolare istanza di ammissione al passivo della procedura per il mancato pagamento delle somme residue di un contratto di finanziamento chirografario concesso in favore di una ditta individuale assistito dalla garanzia del fondo pubblico di garanzia MCC Spa ex lege n. 662/1996. Tale creditore, veniva regolarmente ammesso nel progetto di stato passivo per l'intero importo in via chirografaria come da domanda.
    Successivamente, nei termini concessi per le osservazioni lo stesso Istituto di credito osservava che era intervenuta l'escussione della garanzia del Fondo di Garanzia c/o Mediocredito Centrale Spa a suo tempo rilasciata per l'operazione di mutuo chirografario e pertanto, chiedeva che il credito fosse aggiornato per la differenza residua come da osservazioni pervenute. Recependo le osservazioni si procedeva ad aggiornare il credito, ammesso sempre in via chirografaria e a seguito di tale rettifica lo stato passivo così formatosi diveniva definitivo, dandone comunicazione di ciò anche al MCC Spa che era stato ritualmente notiziato a mezzo PEC sia del progetto di SP che di tale rettifica.
    Successivamente, perveniva lettera di surroga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c e dell'art. 2, co. 4 del d.m. 20.06.2005 e contestuale dichiarazione di credito da parte di MCC Spa rimandando l'eventuale insinuazione all'AdeR previa iscrizione a ruolo esattoriale.
    Tutto ciò premesso, per chiedere l'ammissibilità del credito che verrà rivendicato dall'AdeR con privilegio generale, in virtù di espressa previsione legislativa nonché le modalità procedurali ossia se è possibile procedere ad una modifica dello stato passivo e in che modalità considerando che:
    1. non si tratta di una surroga in quanto il credito che sarà rivendicato non è presente nello stato passivo essendosi l'Istituto di credito insinuato e ammesso solo per la differenza dell'importo residuo ma non per il totale;
    2. nella procedura di liquidazione controllata non dovrebbero essere ammesse domande di insinuazioni tardive o ultratardive.
    Nel ringraziarVi sin d'ora porgo
    Distinti saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/03/2024 17:47

      RE: Liquidazione Controllata - Surroga fondo pubblico di garanzia MCC Spa ex lege n. 662/1996

      Effettuata la modifica dello stato passivo a seguito della comunicazione della banca che il suo credito inizialmente ammesso è stato in parte soddisfatto, al momento non deve fare altro e deve attendere l'insinuazione di MCM. L'inammissibilità delle tardive era oggetto di discussione nella liquidazione del patrimonio regolata dalla legge n. 3 del 2012, ma nel nuovo codice l'art. 273, comma 7, prevede espressamente la formulazione di domande tardive e supertardive, come nella liquidazione giudiziale, con relativo vaglio di ammissibilità circa la colpa nel ritardo nella presentazione delle super tardive.
      Pertanto quando arriverà la domanda annunciata da MCM, valuterà la stessa. Il fatto che lei già sa che MCM è stata escussa e surrogata nel credito della banca e che ha annunciato l'insinuazione, dve spingerla a prudenza nel senso se procede a riparti, di tener conto, con gli accantonamenti, che potrebbe essere ammesso la passivo un creditore con un privilegio di grado elevato.
      Zucchetti SG srl