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PRECISAZIONI DI CREDITO PERVENUTE DOPO LA RELAZIONE EX ART 105 CCII

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    14/10/2025 09:24

    PRECISAZIONI DI CREDITO PERVENUTE DOPO LA RELAZIONE EX ART 105 CCII

    Gent.mi
    sottopongo alla vostra cortese attenzione il seguente quesito.
    A seguito del deposito della relazione ex art 105, 1° comma CCII, il sottoscritto continua a ricevere precisazioni di credito da parte dei creditori all'esito delle quali emergono delle differenze ed il sottoscritto intende apportare delle rettifiche ai fini del voto.
    E' possibile effettuare tali rettifiche ai fini del voto anche se è già stata depositata la relazione ex art 105, 1° comma? Tengo a precisare che il Sig. Giudice ha disposto anche la trasmissione della relazione ex art 105 ai creditori nei 45 gg antecedenti il voto (seppure non espressamente previsto dal CCII) a cui è stato allegato l'elenco dei creditori ammessi al voto.
    A mio avviso si.
    Se, in epoca successiva al deposito e alla trasmissione della relazione ex art 107 a tutti i creditori unitamente all'elenco dei creditori con indicazione dell'importo ammesso al voto, continuano a pervenire delle precisazioni del credito (non sotto forma però di osservazioni ai sensi dell'art. 107 CCII, ma sottoforma di semplice precisazione del credito), come si deve comportare il Commissario giudiziale in tale senso?
    Vi ringrazio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/10/2025 17:34

      RE: PRECISAZIONI DI CREDITO PERVENUTE DOPO LA RELAZIONE EX ART 105 CCII

      L'art. 105 CCII non prevede, come lei giustamente ricorda, la trasmissione ai creditori della relazione prevista da tale norma depositata 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, ma, avendo nel caso il giudice delegato (opportunamente) disposto la comunicazione ai creditori, sono arrivate le precisazioni sui rispettivi crediti. Rientra nei poteri del commissario, che a norma dell'art. 104, deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori, prendere posizione sulle precisazioni pervenute già con la relazione di cui al comma 3 dell'art. 107. Peraltro le precisazioni sui crediti vanno equiparate alle osservazioni che i creditori possono muovere, per cui anche le richieste di correzione dei crediti o della collocazione pervenute almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni, debbono essere esaminate dal commissario, che poi provvede a norma dei commi 5 e 6 dell'art. 107. La questione può chiudersi se il commissario accetta le integrazioni pervenute, ma se rimane la contestazione di tale organo, o anche del debitore o di altri creditori, interviene il giudice che, a norma dell'art. 108, comma 1, può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze.
      Zucchetti SG srl