Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Fallimento e successivo concordato - adempimenti fiscali

  • Chiara Manzonetto

    Castelfranco Veneto (TV)
    07/10/2026 12:28

    Fallimento e successivo concordato - adempimenti fiscali

    Buongiorno, nell'ambito di un fallimento con concordato fallimentare con assuntore ci sono sorti dei dubbi in merito agli adempimenti fiscali da compiere.
    Vi riepiloghiamo di seguito i passaggi della procedura:
    - In data 22/04/2015 è stato aperto il fallimento con decreto del tribunale;
    - In data 14/11/2025 è stato iscritto in CCIAA il decreto di omologa del concordato fallimentare con assuntore trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione senza opposizioni dei creditori;
    - In data 25/03/2026 è stato dichiarato chiuso il fallimento con decreto del tribunale e la presentazione del conto della gestione da parte del curatore.
    Da quanto ci risulta, il curatore deve redigere la dichiarazione del maxi periodo fallimentare, ovvero il periodo che intercorre dall'apertura alla chiusura del fallimento. Stando a quanto disposto dall'art. 130 della L.F., una volta divenuto definitivo il decreto di omologa del concordato e presentato il conto della gestione da parte del curatore, il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
    Nella situazione sopra descritta, il termine del maxi periodo fallimentare risulta essere il 14/11/2025 o il 25/03/2026? Nel caso in cui la risposta dovesse essere il 14/11/2025, per il periodo che va dal 14/11/2025 al 25/03/2026 come ci si deve comportare dal momento che le attività sono state trasferite all'assuntore? La società è tornata in bonis e quindi di conseguenza è necessario redigere il bilancio per il periodo dal 14/11/2025 al 31/12/2025 e la relativa dichiarazione dei redditi?
    Ringrazio fin d'ora per la collaborazione
    Dott.ssa Chiara Manzonetto
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/10/2026 16:02

      RE: Fallimento e successivo concordato - adempimenti fiscali

      Come giustamente ricordato nel quesito, l'art. 183 del T.U.I.R. fa riferimento al "periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale", si deve quindi fare riferimento alla data di chiusura del fallimento.

      Come abbiamo già scritto nel 2016 su questo Forum, le fonti di prassi sull'argomento, ovvero la Risoluzione 21/12/1979 n. 2380 e la Risoluzione 1/10/2003 n. 191, individuano tale data nel passaggio in giudicato della sentenza che omologa in concordato; ciò però in vigore del vecchio testo dell'art. 131, comma 4, l.fall. che recitava: "Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa".

      Nella nuova formulazione degli articoli relativi al concordato fallimentare il secondo comma dell'art. 130 stabilisce però ora che "Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento", e non ci risultano fonti di prassi successive a tale modifica parimenti chiare. Non possiamo quindi che ipotizzare due diverse soluzioni:

      - sulla base dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 130, siccome la legge fallimentare stabilisce che il fallimento è dichiarato chiuso con il decreto del Tribunale, successivo all'approvazione del rendiconto, il termine di riferimento per la dichiarazione dei redditi è la data di tale decreto

      - sulla base della prima parte di tale articolo, il termine di riferimento è il momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, perché è da tale data che la proposta di concordato diventa efficace.

      In considerazione del fatto che successivamente alla definitività del decreto di omologa il Curatore perde ogni controllo sulla procedura, e che tale data è quella di riferimento per il rendiconto finale, personalmente propendiamo per la seconda soluzione, che però non possiamo dare per certa.

      In dottrina esistono posizioni contrastanti, rimaniamo quindi della nostra opinione ma il dubbio non si può dire sciolto definitivamente.


      Sotto il profilo pratico, va considerato che in caso di concordato con assuntore il residuo attivo è pari a zero (essendo state tutte le attività trasferite appunto all'assuntore), come afferma chiaramente la Risoluzione 263/2006, che cita la conforme sentenza 1556/2000 della Corte di Cassazione.

      Di conseguenza la dichiarazione esporrà comunque un imponibile pari a zero e non si pone il problema delle conseguenze di cosa possa essere accaduto fra il passaggio in giudicato dell'omologa del concordato e il decreto di chiusura del fallimento.


      Per quanto riguarda bilancio e dichiarazione dei redditi del periodo dal 14/11/2025 al 31/12/2025, la risposta va di conseguenza alla tesi che si sceglie:

      - se si considera il maxi-periodo fallimentare chiuso alla definitività del decreto di omologa, tali adempimenti competono senza dubbi e problemi alla società tornata in bonis

      - se invece si propende per la tesi della chiusura del maxi-periodo fallimentare al decreto di chiusura del fallimento, poiché è indubbio che la società torni in bonis con il passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato, la dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo verrà in qualche modo a "sovrapporsi" a quella presentata dal Curatore, e questo ci pare un ulteriore elemento a favore della nostra preferenza per la tesi opposta, che ci permettiamo quindi di confermare.