Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Interessi legali creditori privilegiati degradati

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    18/05/2026 11:51

    Interessi legali creditori privilegiati degradati

    Buongiorno, in fase di riparto, in un concordato liquidatorio, ai creditori privilegiati degradati a chirografo per incapienza si devono calcolare gli interessi legali dalla sentenza di omologazione ?

    Per i crediti chirografari, ab origine, mi confermate che non ne hanno diritto.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/05/2026 13:26

      RE: Interessi legali creditori privilegiati degradati

      L'art. 169 l. fall. richiama, rendendoli applicabili al concordato, vari articoli relativi al fallimento tra cui l'art. 55, ed egualmente l'art. 94 CCII, richiama, tra gli altri, nel concordato gli art. 153 e 154. In virtù di queste norme, anche nel concordato, dalla domanda di accesso al concordato preventivo il decorso degli interessi sui crediti chirografari è sospeso, nel mentre per i crediti prelatizi sono applicabili le norme di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c..
      La sospensione degli interessi generati dai crediti chirografari opera, a nostro avviso, sicuramente per la parte dei crediti prelatizi che, fin dall'inizio, in forza della stima effettuata, è considerata incapiente e degradata a chirografaria.
      Non riteniamo, invece, applicabile lo stesso sistema ai crediti prelatizi considerati tali nel concordato- o perché ritenuti capienti o perché non eseguita la stima, ecc.- che nella esecuzione del concordato liquidatorio non possono essere pagati come privilegiati, pignoratizi o ipotecari perché il ricavato dalla liquidazione non ne consente la soddisfazione per intero o per la parte che secondo la stima sarebbero stati capienti. In questo caso, infatti, il credito partecipa al concordato come prelatizio anche ai fini del voto, e come rale va trattato, per cui gli interessi post concordatari decorrono secondo le norme civilistiche sopra richiamate, fino alla vendita dei beni.
      Un esempio chiarirà meglio il nostro pensiero. Prendiamo un credito ipotecario di 100. Se in vista del concordato non viene eseguita alcuna stima di capienza di cui al comma 2 dell'art. 160 l. fall. quel credito va considerato interamente come ipotecario; se viene attestato dal professionista che quel credito può trovare capienza sulk bene gravato per 60, il credito in questione sarà considerato fin dall'origine cime ipotecario per 60 e passerà al chirografo per le restanti 40 e questa qualificazione permane anche se poi nell'esecuzione della procedura quel credito non viene soddisfatto secondo le previsioni, perché questa è una conseguenza della liquidazione dei beni che non altera la qualifica all'origine attribuita; esattamente come accade nel fallimento o nella liquidazione giudiziale, ove lo stesso credito, se è ammesso al passivo in via ipotecaria per 100. produrrà i suoi interessi post fallimentari ai sensi dell'art. 2855 c.c. fino alla vendita e con il ricavato si pagherà il credito in via ipotecaria nei limiti della capienza.
      Zucchetti SG srl