Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato fallimentare ex art. 124 ed esdebitazione

  • Pardini Mirko

    Lucca
    27/03/2020 18:19

    Concordato fallimentare ex art. 124 ed esdebitazione

    Buonasera,
    è stato omologato e si è perfezionato un concordato fallimentare di una società in nome collettivo composta di due soci. I creditori chirografari sono stati soddisfatti secondo le percentuali promesse (18%).
    Il concordato era stato promosso da un terzo assuntore.

    Quesito: ai fini dell'esdebitazione totale dei due soci, è necessario procedere con ricorso ai sensi dell'art. 142 e S. Legge Fallimentare oppure il perfezionarsi del concordato opera già da esdebitazione a favore dei due soci?

    Ringraziandovi anticipatamente per la disponibilità, saluto cordialmente.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/03/2020 20:07

      RE: Concordato fallimentare ex art. 124 ed esdebitazione

      Il primo comma dell'art. 153 l. fall. stabilisce che "Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento", da cui deriva che una volta omologato il concordato della società i soci illimitatamente responsabili rispondano nei confronti dei creditori sociali nei limiti della percentuale in esso prevista e, quindi, una volta eseguito il concordato sociale, la società, così come i singoli soci, risultano esdebitati, tant'è che, salvo patto contrario, la chiusura del fallimento della società comporta anche la chiusura del fallimento dei soci. Si ripropone, cioè, al contrario lo stesso meccanismo dell'apertura, per cui come la dichiarazione di fallimento della società determina per ripercussione il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, così la chiusura per concordato del fallimento della società determina la chiusura del fallimento degli stessi soci.
      Questo per quanto riguarda i crediti sociali, nel mentre per i crediti personali esiste un contrasto di vedute, in cui prevale il condivisibile indirizzo secondo cui per effetto del concordato della società i soci restano tenuti a soddisfare interamente i crediti dei rispettivi creditori personali, i quali non possono rimanere vincolati da un concordato che è votato esclusivamente dai creditori della società. Alla luce di questa tesi, il socio fallito che intende liberarsi dei debiti personali deve chiedere l'esdebitazione.
      Zucchetti Sg srl