Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Ricorso legge pinto da parte del cessionario per eccessiva durata concordato fallimentare

  • Gennaro Stellato

    SALERNO
    10/12/2020 15:50

    Ricorso legge pinto da parte del cessionario per eccessiva durata concordato fallimentare

    Buonasera, vorrei porvi il seguente quesito.
    Fallimento dichiarato nel 1994, tuttora pendente, e sebbene sia stata aperta la procedura di concordato fallimentare, non vi sono prospettive di chiusura a breve termine.
    Un creditore regolarmente insinuato allo stato passivo vorrebbe incardinare giudizio ex legge 89/2001, per l'equo indennizzo dovuto a seguito dell'eccessiva durata della procedura concorsuale.
    Il soggetto in questione, tuttavia, presenta una consistente debitoria di somme iscritte a ruolo che non gli consentirebbe, in caso di eventuale accoglimento di indennizzo superiore ad € 5.000,00, di ottenere il pagamento dovuto dal Ministero della Giustizia a causa della verifica inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73.
    Ne potrebbe configurarsi, a mio avviso, una eventuale cessione del credito riconosciuto nel decreto ex legge pinto in quanto la stessa cessione, oltre ad essere necessariamente notificata ed accettata dalla P.A. destinataria (oltre a rivestire la forma dell'atto pubblico ex art. 69, commi primo e terzo, legge contabilità dello Stato), verrebbe vanificata dal fatto che l'Amministrazione, in ogni caso, procederebbe alla verifica ex art. 48 bis DPR 602/73 sull'originario cedente e non sul cessionario nuovo (circolare Ragioneria generale dello Stato - MEF n. 13 del 21 Marzo 2018 ).
    Potrebbe allora ipotizzarsi, in costanza di procedura concorsuale, una cessione del credito insinuato da comunicare al curatore fallimentare? ed a seguito di ciò il nuovo cessionario avrebbe titolo per ricorrere ai fini dell'equo indennizzo o verrebbero meno i presupposti dell'eccessiva durata ex legge 89/2001?
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/12/2020 20:22

      RE: Ricorso legge pinto da parte del cessionario per eccessiva durata concordato fallimentare

      Posto che, a norma del comma 2 bis della l. 89/2001, così come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, "si considera rispettato il termine ragionevole se …. la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni", che, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare, decorre da quando essi sono stati ammessi al passivo, in quanto è da questo momento che essi subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati (Cass. 27/08/2018, n. 21200), a nostro avviso la cessione del credito ammesso al passivo, dando luogo ad una successione nel diritto di credito, trasferisce al cessionario il diritto ad essere soddisfatto al posto del cedente; ed infatti, quando il cessionario comunica e documenta al curatore l'avvenuta cessione ai sensi del secondo comma dell'art. 115 l.fall. (applicabile anche ai fallimenti dichiarati antecedentemente alla riforma del 2006-.Cass. 15/07/2011 , n. 15660) si ha un mutamento soggettivo in forza del quale la quota di riparto che sarebbe spettata al cedente va distribuita al cessionario, ormai titolare del diritto di credito subentrato nel credito con i sui privilegi e le sue garanzie.
      Il diritto alla equa ripartizione della legge Pinto non costituisce, a nostro avviso, un elemento oggettivo connaturato al credito, tale da che rientra nella cessione, ma un diritto della parte processuale di ottenere il ristoro, nelle forme previste dalla citata legge, del pregiudizio ricevuto dal ritardo, e poiché il pregiudizio è collegato al tempo, il cessionario non può avvalersi del tempo in cui non era titolare del credito; egli può egualmente far valere detta azione ma il ragionevole ritardo decorre da quando egli ha partecipato al concorso con la comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 115, che sostituisce una insinuazione.
      Non avendo rinvenuto precedenti specifici sul punto, quella esposta è la nostra opinione.
      Zucchetti SG srl