Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO - CREDITORE PRETERMESSO

  • Paolo Battaglia

    CATANZARO
    24/02/2021 11:20

    CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO - CREDITORE PRETERMESSO

    Buongiorno,

    Vi sottopongo nuovamente il quesito già posto in data 1.2.2021:

    - il creditore alpha ottiene decreto ingiuntivo in danno della società beta;
    - a seguito della notifica del decreto ingiuntivo il creditore alpha apprende che la società beta è stata ammessa a concordato preventivo, conseguendo - all'esito della presentazione del Piano e della Proposta e della votazione del ceto creditorio - il decreto di omologa (in data anteriore di circa due mesi rispetto all'ingiunzione di pagamento);
    - il credito azionato in via monitoria da alpha (che non risulta neanche tra i creditori concordatari) è relativo ad eventi accaduti prima del deposito della domanda di concordato (si tratta di una surroga su un debito risarcitorio). Nel caso di specie, la ragione di credito è anteriore alla domanda di concordato mentre il titolo di credito è successivo;
    - il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è diventato pertanto definitivo;

    Quesiti:

    1) Quali sono i rimedi a disposizione di Alpha a tutela del proprio credito ?

    2) Considerando che il decreto di omologa è oramai definitivo e che quindi non opera il divieto di cui all'art. 168 L.F., può Alpha azionare in via esecutiva il decreto ingiuntivo in danno di Beta in fase di esecuzione del concordato ?

    Grazie,

    paolo battaglia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/02/2021 19:16

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO - CREDITORE PRETERMESSO

      Ci dispiace non averle risposto tempestivamente, come è nostra abitudine, ma evidentemente la sua domanda, nei passaggi da una sezione all'altra, deve essere sfuggita.
      La premessa del discorso è che il decreto ingiuntivo, benchè divenuto definitivo dopo l'apertura del concordato è opponibile al debitore e alla massa dei creditori in quanto in tale procedura, non operando lo spossessamento completo del patrimonio né la perdita della capacità processuale da parte del debitore, questi era in grado di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, sicchè se non l'ha fatto lo stesso può ottenere la declaratoria ex art. 647 cpc.
      Affermata l'esistenza del credito, di natura concorsuale perché trae origini da fatti anteriori, e del titolo che lo giustifica, deve rivolgersi al debitore perché includa il credito tra quelli da soddisfare secondo la quota prefissata nella proposta e nel piano e al commissario perché controlli che ciò avvenga o al liquidatore se è stato nominato. Sicuramente avrà una risposta, ma, in caso di inerzia, può fare un esposto al giudice delegato e, alla fine, dovrà agire in giudizio nei confronti del debitore perché venga riconosciuto il suo diritto di partecipare al concorso concordatario.
      Non può, invece, agire in via esecutiva. E' vero, infatti che l'art. 168 l. fall. fissa il divieto delle azioni esecutive e cautelari alla omologa, ma è pacifico che il divieto continui anche dopo l'omologa, sia perché, a norma dell'art. 184 l. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori, i quali quindi vanno soddisfatto secondo le percentuali e i tempi della proposta omologata, sia perché il patrimonio del debitore, intervenuta l'omologa, è vincolato alla destinazione della soddisfazione collettiva dei creditori o attraverso la sua liquidazione (concordato liquidatorio) o attraverso l'utilizzo per continuare l'attività da cui trarre i flussi per soddisfare i creditori (concordato con continuità).
      Zucchetti SG srl
      • Simone Landri

        AGRIGENTO
        13/04/2024 21:50

        RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO - CREDITORE PRETERMESSO

        Mi inserisco nella discussione per comprendere in che modo il creditore - sostanzialmente pretermesso - "dovrà agire in giudizio nei confronti del debitore perché venga riconosciuto il suo diritto di partecipare al concorso concordatario" considerato che ha già un titolo esecutivo nei confronti del debitore.
        Nella fattispecie che mi riguarda il creditore ha depositato un'istanza di liquidazione dei compensi professionali a Giudice (in altra procedura) molto tempo prima dell'omologa del Concordato ed ha ottenuto il Decreto di liquidazione un anno dopo detta omologa.
        Il debitore, ovviamente, non ha inserito il suddetto creditore che adesso dovrebbe recuperare i propri compensi.
        In che modo può far inserire il proprio credito nel piano concordatario?
        Potrebbe fare richiesta direttamente al Liquidatore e/o al Commissario?
        Perchè ed in che modo agire in giudizio per come su indicato?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/04/2024 18:06

          RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO - CREDITORE PRETERMESSO

          Bisogna partire dal concetto che nel concordato non esiste un procedimento di accertamento dei crediti come nel fallimento sicchè la partecipazione dei creditori al concorso concordatario è affidato, anteriormente all'omologa, in prima battuta al debitore che presenta l'elenco dei creditori, poi al commissario che verifica l'elenco e può inserirvi eventuali creditori pretermessi dal debitore che ne abbiano fatto a lui richiesta, e infine al giudice delegato che, ai sensi dell'art. 176 l. fall., può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
          Dopo l'omologa queste opzioni vengono meno e il creditore pretermesso può solo rivolgersi al liquidatore, se nominato, o al commissario, per essere inserito tra i creditori e, in presenza di un titolo giustificativo del credito, la richiesta dovrebbe essere accolta; qualora la domanda non abbia un tale esito positivo, al creditore non resta che adire il giudice ordinario, in una normale causa di cognizione, nei confronti del debitore e convenendo anche il liquidatore, tesa ad accertare l'esistenza del credito vantato e contestato e il diritto a partecipare al concordato.
          Zucchetti SG srl