Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Conto della gestione concordato liquidatorio

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    15/05/2026 10:29

    Conto della gestione concordato liquidatorio

    Buongiorno, nei vari punti della sentenza di omologazione di un concordato liquidatorio è stato indicato che il commissario liquidatore predisponga riparti parziali e/o finale.
    Successivamente, conclusa l'esecuzione del concordato, predisponga e depositi un rapporto
    riepilogativo finale.
    Mi domando se il conto della gestione, prima della liquidazione del compenso degli organi della procedura, deve essere redatto.
    Non vi è indicazione nella sentenza.

    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/05/2026 17:55

      RE: Conto della gestione concordato liquidatorio

      Lart. 114, co. 6 CCII, dispone che "Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico". Quando il liquidatore è la stessa persona del commissario, il conto deve essere presentato direttamente al giudice delegato, tanto più che le modalità per l'approvazione del conto sono quelle previste per la liquidazione giudiziale dall'art. 231, espressamente richiamato dal comma 2 dello stesso articolo-
      Pertanto, pur in mancanza di indicazioni nella sentenza di omologazione, il liquidatore è tenuto alla presentazione del conto gestione in quanto questo compito è previsto dalla legge e si ricollega al principio generale che chiunque abbia la gestione di un patrimonio altrui è tenuto al rendiconto della sua gestione.
      Zucchetti SG srl