Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato

  • Enrico Colasanti

    Rieti
    13/01/2021 21:12

    concordato

    Salve chiedo Vostro parere sulla seguente questione.
    Assisto una lavoratrice dipendente in forza ad una società che ha formulato domanda di concordato con continuità e pagamento quasi integrale dei debiti da parte dell'assuntore.
    Rispetto alla posizione della lavoratrice, nella domanda di concordato vengono indicati tre importi: - retribuzioni; - TFR; - oneri differiti (questi ultimi di importo cospicuo).
    Precisando i crediti al commissario facciamo rilevare la erroneità delle prime due voci di credito e nulla osserviamo rispetto alla terza in quanto l'importo indicato dalla proponente era corretto.
    Nel programma depositato in vista dell'udienza e nella relazione 171 il commissario ammette solo le due voci come da noi precisate e non considera, sebbene indicata anche nella prospota concordaria la terza voce di credito.
    Mi chiedo se tale posta creditoria risulti esclusa e la lavoratrice non abbia diritto al pagamento in caso di omologa del concordato. Il commissario non mi ha saputo dire nulla in merito e ritiene che siccome il creditore non ha formulato istanza né ha precisato quel credito, non può fare nulla e non può neanche rappresentarle il fatto in udienza perché la lavoratrice non ha diritto di voto.
    Io ritengo invece che la lavoratrice non era tenuta a fare una istanza di ammissione ( analoga a quella che si propone nel fallimento) o precisazione del quel credito che di fatto era corretto nell'importo e alltrattanto correttamente era indicato nella proposta di cocnrodato. Ritengo poi che il commissario non possa limitarsi a riportare i crediti precisati dagli interessati ma debba esaminare e ammettere anche quelli indicati nella proposta concordataria dal debitore allorché, come nel caso in specie, siano riscontrabili nella contabilità e nelle buste paga della lavoratice . Conseguentemente credo che avrebbe devuto inserirli nella relazione e nell'elenco dei crediti.
    Cosa ne pensate? Ho "difese" per far inserire an che la terza voce di credito nella misura indicata nella proposta di concordato?
    Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2021 20:06

      RE: concordato

      Dal punto di vista procedurale è pacifico che il creditore non debba formulare una domanda di insinuazione per partecipare al concordato non essendo previsto, in tale procedura, un procedimento di accertamento del passivo; ma questo non significa che il commissario si debba disinteressare del passivo dal momento che il primo comma dell'art. 171 prevede che egli "deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche", attività propedeutica alla relazione della relazione sulla proposta. Ovviamente questo compito, ove diligentemente svolto, comporta anche una interlocuzione con i creditori, le cui indicazioni possono essere utili per apportare le necessarie rettifiche a quanto indicato dal debitore.
      Questo per quanto attiene al modus procedendi, ma quanto al merito della questione, essa riguarda la mancata riproposizione tra i debiti da soddisfare con il concordato dei c.d. oneri differiti, che è una voce che raggruppa i costi del personale maturati alla data di chiusura dell'esercizio e da contabilizzare per competenza. Il caso tipico è quello delle ferie non godute, che rappresentano un costo di competenza dell'esercizio in cui sono maturate (ad esempio esercizio anno 2020) e quindi vanno contabilizzate alla chiusura dell'esercizio, ma questa voce non costituisce un debito attuale, bensì l'importo che l'azienda dovrebbe corrispondere ai dipendenti e agli enti previdenziali nell'ipotesi in cui, alla data di chiusura dell'esercizio, cessasse il rapporto di lavoro, e, quindi, dovrebbe pagare l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
      Nel caso, quindi, se il rapporto di lavoro con il dipendente che assiste continua (come è possibile trattandosi di concordato in continuità e non liquidatorio), il debito per le ferie non godute è solo eventuale per l'ipotesi che nel corso del 2021, il dipendente cessi il rapporto di lavoro senza aver fruito delle ferie maturate nell'esercizio precedente 2020 e quindi dovrà essere pagata l'indennità sostitutiva. Se invece il rapporto continua anche nel 2021, nel corso di questo il dipendente può darsi che fruisca delle ferie maturate nell'esercizio precedente, per cui il debito per oneri differiti va stornato dal bilancio, se invece, continua a non godere delle ferie maturate nel 2020, alla fine dell'esercizio 2021 il debito per ferie non godute continuerà ad essere iscritto in bilancio, e dovrà essere eventualmente adeguato in base alle retribuzioni correnti e in base alle eventuali ferie non godute nel 2021.
      Noi abbiamo sempre detto che tra i nostri esperti non vi sono specialisti della materia del lavoro, per cui consigliamo, quando si discute di questioni particolari attinenti al rapporto di lavoro, di rivolgersi ad un consulente del lavoro. Tuttavia, secondo noi, fermo restando che queste informazioni (o di diverso tenore) avrebbe dovuto dargliele il commissario, consultando se necessario il debitore concordatario, correttamente non è stata indicata tra i crediti da soddisfare con il concordato quello del dipendente per la voce oneri differiti inizialmente elencata e probabilmente presa dal bilancio, ma il debitore dovrebbe comunque prevedere un accantonamento per la eventualità che crediti del genere maturino; e questi rilievo dovrebbe muoverli prima di tutto il commissario.
      Zucchetti SG srl