Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato liquidatorio - cessione credio GES banca

  • Ilaria Berra

    MANTOVA
    05/07/2018 08:47

    Concordato liquidatorio - cessione credio GES banca

    CASO PRATICO: la società è proprietaria di un impianto fotovoltaico acquisto con finanziamento bancario. La società, a garanzia del pagamento del finanziamento, ha ceduto alla banca il credito presente e futuro relativo agli incentivi GSE.
    QUESITO: dopo la vendita del bene, nell'ambito del concordato, ci si chiede se il credito futuro relativo agli incentivi GSE si trasferisca al nuovo proprietario,oppure no; ovvero se la banca abbia diritto a continuare a percepire gli incentivi GSE fino all'estinzione del debito (e quindi il nuovo acquirente dovrebbe attendere l'integrale pagamento del debito prima di poter iniziare ad incassare detti incentivi).
    Attendo Vostre, grazie.
    ilaria berra
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/07/2018 20:04

      RE: Concordato liquidatorio - cessione credio GES banca

      La questione è quanto mai controversa.
      Secondo parte della giurisprudenza, in tema di cessione a titolo di garanzia, salvo il caso di crediti soltanto eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, per l'efficacia della cessione di crediti «futuri» in pregiudizio dei creditori del debitore in concordato è sufficiente che la notifica - o l'accettazione - della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa (art. 1265 c.c.) anteriore alla domanda di concordato (artt. 169 e 45 l. fall. e art. 2914 n. 2 c.c.). Il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), sottratto alla disponibilità delle parti, non pone un problema di opponibilità ai sensi dell'art 2914; invece, per i crediti soltanto eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al pignoramento (o al fallimento), ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza" (Cfr. Trib. Prato 23/12/2016, ed ivi ampi richiami; Trib. Modena 05/03/2015).
      Proprio su quest'ultimo punto, invece fa leva il Tribunale di Livorno 20/2/2017, che, richiamandosi all'indirizzo tradizionale ha affermato che, poiché il credito del lavoratore sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile e per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, si è in presenza di crediti futuri la cui cessione ha natura consensuale, il che "comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria".
      Se si segue il primo indirizzo, la cessione è opponibile al debitore concordatario (salvo il caso evidenziato dei crediti eventuali imprecisati) per cui il cessionario può continuare a pretenderne il pagamento; se si segue il secondo indirizzo, i crediti futuri rimangono nel patrimonio del debitore concordatario.
      Zucchetti Sg srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        29/05/2020 19:57

        RE: RE: Concordato liquidatorio - cessione credio GES banca

        Chiedo se vi sono novità in merito, in quanto ho necessità di sapere se una cessione per crediti contributi GSE dati a garanzia potrebbe essere sciolta dal Giudice ( perchè il GSE richiede un decreto emesso dal giudice) in modo da recuperare attivo e farlo versare su IBAN della procedura.Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/05/2020 16:51

          RE: RE: RE: Concordato liquidatorio - cessione credio GES banca

          Nulla di specifico, ma sulla cessione dei crediti la giurisprudenza si stia orientando verso la tese secondo cui "La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità" (Cass. 10/12/2018, n.31896; Trib. Bergamo 14/09/2019, n.1948).
          Zucchetti SG srl