Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

  • Laura Rinaldi

    Ferrara
    11/06/2019 13:15

    Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

    Salve, sono Liquidatore Giudiziale in un concordato preventivo liquidatorio di una s.r.l. che ha 2 amministratori, i quali, da statuto, hanno la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione. Oggi, ho ricevuto la comunicazione delle dimissioni di uno dei due amministratori...Considerato che a breve verrà fissato l'appuntamento dal Notaio per il trasferimento di proprietà di un immobile aggiudicato all'asta, chiedo se io, quale liquidatrice, ho la legittimazione a comparire e sottoscrivere l'atto notarile senza la necessità che compaia l'amministratore dimesso. Alcuni notai esigono la presenza di Liquidatore, amministratori e Commissario Giudiziale per i trasferimenti di proprietà, ingenerando estrema confusione in merito ai poteri spettanti a ciascuno dei protagonisti del concordato...
    Vi ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/06/2019 21:00

      RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

      A nostro avviso l'unico legittimato è il liquidatore in quanto questi, come si deduce dall'art. 182 l.f., ha il compito proprio di procedere alla liquidazione dei beni, che deve svolgere nel rispetto dei limiti posti dal tribunale e dalla legge. Invero, lì dove la proposta concordataria preveda la cessione dei beni ai creditori, riconducibile, "sia pure con le caratteristiche proprie di un procedimento complesso ed articolato, alla figura generale della cessione dei beni ai creditori prevista dall'art. 1977 c.c., la quale si sostanzia in un mandato irrevocabile a gestire e liquidare i beni del debitore, senza alcuna efficacia traslativa della proprietà, e con il quale si conferisce agli organi della procedura la legittimazione a disporre dei beni dell'imprenditore al fine di soddisfare il ceto creditorio" (Cass., SS. UU., 27 luglio 2004, n. 14083; Cass., 11 agosto 2000, n.10738), occorre necessariamente che tali beni siano liquidati attraverso l'attività di un soggetto imparziale, quale il liquidatore e non sia lasciata al debitore stesso. In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione (Cass. 15/07/2011, n. 15699) affermando che "In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il potere di provvedere alla liquidazione tramite la cessione dei beni della società concordataria è attribuito dalla legge, in modo esclusivo, al liquidatore, mentre tale attività non può essere svolta in modo sostitutivo o parallelo dal debitore concordatario, come si desume dalle disposizioni degli art. 37, 38, 39 e 116 legge fall., richiamati nell'art. 182, comma 2, legge fall".
      Zucchetti SG srl
      • Laura Rinaldi

        Ferrara
        12/06/2019 08:51

        RE: RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

        Grazie per il Vostro sempre prezioso contributo.
      • Simone Allodi

        Milano
        07/02/2022 10:41

        RE: RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

        Buongiorno,
        per le procedura di composizione della crisi ai sensi della L. 3/2012 funziona allo stesso modo? La sottoscrizione dell'atto di vendita dell'immobile (unico bene oggetto del piano del consumatore) avviene a cura del Liquidatore con autorizzazione del Giudice Delegato a cancellare le formalità ex art. 13 n. 3 della L. 3/2012?
        O vi è un qualche motivo particolare perchè all'atto debba intervenire personalmente il debitore?
        Grazie e cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/02/2022 20:01

          RE: RE: RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

          Il primo comma dell'art. 13 l. n. 3 del 2012 stabilisce che "Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate". La disposizione in via esclusiva in capo al liquididatore significa che è questi chl'unico legittimato alla vendita dei beni.
          Il terzo comma dello stesso articolo prevede, poi che "Il giudice, sentito il liquidatore e verificata …. ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità".
          Zucchetti SG srl
    • Francesco Andrea Brunale

      Campobasso
      04/07/2024 14:15

      RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

      Nel caso di una snc in concordato preventivo liquidatorio, i soci della società hanno messo a disposizione i propri beni immobili. I soci non sono chiaramente sottoposti a procedura concorsuale. Dopo l'espletamento della vendita ex art 107 comma 1 l. F. Si deve completare il tutto con il rogito notarile. Nel caso di vendita di un bene immobile di proprietà del socio su cui è stata trascritta la domanda di apertura della procedura concordataria, è necessario che davanti al notaio vada solo il liquidatore o è opportuno che siano presenti sia liquidatore e il socio? Io ritengo che sia opportuna la sola presenza del Liquidatore. A tal proposito vorrei conoscere il vostro parere.
      Grazie
      • Francesco Andrea Brunale

        Campobasso
        04/07/2024 14:17

        RE: RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

        P. S. Sino ad ora sono andato dal notaio sempre io come liquidatore giudiziale
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/07/2024 19:48

        RE: RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta

        Finora è andato lei avanti al notaio come liquidatore in quanto organo della liquidazione del concordato liquidatorio omologato che ha di conseguenza la disponibilità del patrimonio da liquidare (come il curatore), disponibilità che non compete al commissario in quanto questi esercita una attività di vigilanza sull'operato del debitore che, durante la procedura di concordato, conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa (art. 167, co. 1, l. fall.).
        Nel caso, posto che si sta discutendo di beni di un socio, non assoggettato a concordato, che ha messo a disposizione della procedura uno o più beni immobili di sua proprietà, si può dire che di questi beni la disponibilità sia passata al liquidatore? Noi avremmo più di qualche dubbio e, crediamo l'avrà anche il notaio rogante, in quanto se, come pensiamo la messa a disposizione non è stata effettuata con i crismi di cui all'art. 2645 ter c.c. e trascritta (per cui non trova applicazione tale norma ove prevede che per la realizzazione degli interessi cui è finalizzato l'atto "può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso"), ma probabilmente con una scrittura privata di messa a disposizione, è presumibile che il potere di disporre dei beni sia rimasto in capo al socio, a nulla rilevando, sotto questo profilo, il fatto che sui beni sia stata trascritta la domanda di concordato che evidenzia rispetto a terzi che i beni del socio sono destinati alla realizzazione del concordato, ma non che la disponibilità degli stessi sia passata al liquidatore.
        E' difficile dare una risposta certa per cui, in questi casi quanto meno dubbi, è preferibile che all'atto presenzino sia il socio che il liquidatore, in modo da evitare questioni e da parte del notaio e in seguito sulla regolarità del trasferimento..
        Zucchetti SG srl
        • Francesco Andrea Brunale

          Campobasso
          04/07/2024 21:03

          RE: RE: RE: Poteri del Liquidatore - trasferimento proprietà immobile aggiudicato all'asta



          Vi ringrazio per la risposta. Credo che anche i beni della società in concordato non siano nella mia disponibilità di liquidatore, visto che non vi è stao alcun spossessamento. Quindi sommessamente ritengo che la situazione sia identica, tanto che a mio avviso posso essere presente solo io all'atto di trasferimento. Tra l'altro uno dei soci che ha offerto i beni personali è deceduto e non credo che gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità della De cuius possano presentarsi per la vendita dinnanzi al notaio.
          Cordiali saluti

          zucchettisoftwaregiuridico@gruppozucchetti.it - www.fallco.it


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