Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Iva di rivalsa

  • Debora Zani

    Brescia
    23/02/2023 14:42

    Iva di rivalsa

    Buongiorno,
    in un concordato la società afferma che sia impossibile individuare i beni e servizi oggetto di cessione da parte dei fornitori pertanto degrada l'Iva sulle fatture al chirografo, senza depositare la relazione ex art. 160 2° comma L.F..
    Ho trovato interpretazioni diverse sul punto, qual è il Vostro orientamento?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/02/2023 19:37

      RE: Iva di rivalsa

      La Cassazione, con tre interventi risalenti al 2013 (Cass. 6 novembre 2013, n. 24970; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553; Cass. 17 maggio 2013, n. 12064) ha riconosciuta la possibilità di limitare il soddisfacimento del privilegio speciale IVA di rivalsa solo a seguito dell'esperimento di una relazione giurata ex art. 160, secondo comma, che stimi il valore di mercato del bene su cui si concentra il privilegio in misura inferiore all'IVA dovuta; pertanto, in assenza di tale perizia, l'importo per IVA di rivalsa va pagato integralmente, indipenden-temente dall'esistenza del bene su cui grava il privilegio.
      Questa soluzione è poco convincente in quanto nel caso della rivalsa Iva, la relazione di stima dovrebbe accertare non il valore di un bene su cui parametrare la soddisfazione del creditore in base alla capienza, ma la sua mancanza e l'irrecuperabilità dello stesso e, quin-di, la totale incapienza del credito con garanzia specifica; è preferibile, quindi, un'interpretazione che limiti il rigore del principio affermato dalla Cassazione ammettendo che sia sufficiente l'attestazione che, al momento della presentazione della proposta di concordato, certifichi la mancanza dei beni oggetto della prelazione riconosciuta al credito, tanto comunque si deve procedere all'inventario con quale si può verificare la fondatezza di quanto dichiarato, senza gravare di ulteriori spese il debitore in danno del ceto creditorio. In
      tal senso, uno spunto lo offre Cass. 18 giugno 2020, n.11882, lì dove afferma che risulta corretta l'indicazione nelle classi dei creditori chirografari dei crediti per rivalsa Iva per fornitura di prodotti farmaceutici "oramai confusi nel magazzino e, peraltro, in parte anche consumati, e dunque non individuabili nella loro consistenza ed entità".
      Zucchetti SG srl