Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

VOTO ART. 127 L.F. CO. 7

  • David Favia

    Ancona
    01/07/2024 11:31

    VOTO ART. 127 L.F. CO. 7

    Buongiorno, si trasmette il seguente quesito.
    Una società di cui al settimo comma dell'articolo 127 L.F. acquista il credito di una società proprietaria di altra società fallita.
    Il credito è per finanziamento socio.
    Il credito è ammesso al passivo postergato e senza diritto di voto.
    Se chi ha comprato è una società autorizzata di cui al settimo comma dell'articolo 127 legge fallimentare, può votare?
    Pur rimanendo postergato il credito.
    Ringrazio per la cortese attenzione,
    Cordiali Saluti

    Avv. Favia David
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/07/2024 17:44

      RE: VOTO ART. 127 L.F. CO. 7

      Prima ancora del trasferimento del credito postergato va affrontato il problema se i crediti ammessi in via postergata al passivo del fallimento partecipano alla votazione in caso di apertura di un concordato fallimentare.
      L'art. 127 l. fall. prevede che hanno diritto al voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ex art. 97, e non solo quelli chirografari o i privilegiati che abbiano rinunciato alla causa di prelazione, ma anche i privilegiati quando la proposta ne preveda il pagamento parziale, per incapienza del bene gravato accertata ai sensi dell'art. 124, terzo comma legge fall.; nessun riferimento è contenuto nella norma ai creditori postergati , così come non è contenuto nell'art. 177 per la votazione nel concordato preventivo, tuttavia kala . La Cassazione si è pronunciata nel senso che "Nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti a favore della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 cod. civ., purché il trattamento previsto per detti creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari" (In termini Cass. 21 giugno 2018, n.16348; Conf. 27 dicembre 2019, n.34539; Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274; Cass. 4 febbraio 2009, n.2706 n. 2706).
      Interpretazione dettata per il concordato preventivo che, riteniamo possa essere trasposta pari pari in quello fallimentare ove quindi si può dire che i creditori postergati hanno diritto di voto qualora la proposta concordataria ne preveda l'inserimento in una apposita classe e il trattamento per essi previsto sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto a quello integrale degli altri creditori chirografari.
      Ovviamente, nel concordato fallimentare questa soluzione presuppone che i creditori in questione (i soci finanziatori) siano stati ammessi al passivo quali creditori postergati. Lei dice che ciò è avvenuto, ma aggiunge che il credito è stato "ammesso al passivo postergato e senza diritto di voto". Se lo stato passivo contenesse una espressa disposizione del genere, riteniamo che essa prevarrebbe su ogni considerazione e il creditore ammesso senza diritto di voto non potrebbe poi votare nel concordato successivo, data la definitività della esecutività dello stato passivo nell'ambito concorsuale. Siamo tuttavia propensi a credere che il credito sia stato ammesso soltanto in via postergata, non essendovi necessità perché in sede di passivo si disponesse sull'esercizio del voto nel concordato.
      Se è così, qualora la proposta sia nei termini indicati dalla S. Coorte il creditore ammesso in via postergata ha diritto di voto e di conseguenza è ammesso al voto anche il cessionario del credito che abbia la qualità di banca o di intermediario finanziario, anche se il trasferimento è avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto lo prevede il comma 7 dell'art. 127 l. fall.
      Zucchetti Sg srl