Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Relazione ex art. 107 c. 3 CCII

  • Nicola Santi

    Mantova
    20/04/2024 15:09

    Relazione ex art. 107 c. 3 CCII

    Buongiorno,
    in un concordato preventivo in cui sono Commissario Giudiziale, mi trovo a dover procedere ai sensi dell'art. 107 c. 3 CCII a redigere apposita relazione illustrativa. Non vi sono proposte concorrenti e quanto indicato nella relazione ex art. 105 CCII viene confermato in quanto non si sono presentati accadimenti che possano modificare quanto indicato nel Piano. Mi chiedo pertanto che contenuto debba avere detta relazione, al di là dell'indicazione dell'elenco degli ammessi al voto. Il dubbio è quindi cosa si intenda per "illustrare" la propria relazione, dato che la relazione ex art. 105 CCII è stata comunque inviata, a seguito di richiesta al GD, a tutti i creditori. Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/04/2024 16:46

      RE: Relazione ex art. 107 c. 3 CCII

      Lei coglie una criticità del nuovo codice lì dove nell'art. 107, comma 2, si dice che "almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario illustra la sua relazione…"; la nuova norma, infatti, riprende la formula del primo comma dell'art. 175 l. fall. ove il verbo "illustra" si spiegava in quanto era contemplata una assemblea dei creditori alla quale il commissario appunto illustrava ai presenti la relazione in precedenza depositata, nel mentre, nel nuovo sistema, che non prevede più l'adunanza dei creditori, sarebbe stato opportuno utilizzare altro termine non collegato ad una esposizione orale.
      Ad ogni modo, al di là della improprietà di linguaggio, sta di fatto cha la originaria relazione particolareggiata, quella di cui all'art. 105, comma 1 va depositata in cancelleria almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto e va comunicata al solo Pubblico Ministero e non ai creditori; la relazione di cui all'art. 107 va, invece depositata va depositata almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto e va trasmessa ai creditori e a tutti gli altri interessati, sicchè il verbo" illustra" utilizzato nell'art. 107 è da leggere come "riprende e aggiorna" la precedente relazione particolareggiata in modo da mettere i creditori in condizione di conoscere quanto da lui appurato fino al momento del deposito e della comunicazione sulle cause del dissesto, sulle condizioni in cui versa l'impresa, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e quant'altro utile. E che la relazione di cui all'art. 107 debba consistere in una esposizione dei fatti già appurati e del loro aggiornamento è confermato dal fatto che con la stessa relazione il commissario deve esporre i fatti nuovi successivi alla originaria relazione, le proposte definitive del debitore eventuali proposte concorrenti, facendo la comparazione tra le stesse, che sono tutti elementi indispensabili per offrire ai creditori una base, fornita da un organo terzo e indipendente, su cui fondare la valutazione per esprimere il proprio voto o anche formulare osservazioni e contestazioni
      Zucchetti SG srl
      • Nicola Santi

        Mantova
        22/04/2024 17:04

        RE: RE: Relazione ex art. 107 c. 3 CCII

        Perfetto, nel mio caso specifico, avendomi chiesto alcuni creditori istituzionali, l'invio della relazione, il GD ha dato indicazione di inviarla a tutti e non essendoci nuovi accadimenti, mi limiterò a inviare nuovamente la precedente relazione, aggiornandola con l'elenco creditori ammessi al voto e l'importo dovuto ed eventuali aggiornamenti su conti correnti o nuove risposte nel frattempo ricevute alle precedenti circolarizzazioni. Vi ringrazio moltissimo per la preziosa e tempestiva collaborazione.