Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

liquidazione compenso liquidatore giudiziale in un concordato preventivo risolto

  • Alessandro Vanni

    Livorno
    21/07/2025 16:26

    liquidazione compenso liquidatore giudiziale in un concordato preventivo risolto

    buonasera,
    volevo sapere qual'è la norma che disciplina il pagamento del compenso al liquidatore giudiziale di un concordato preventivo risolto, in quanto è stata aperta liquidazione giudiziale.
    Il compenso è stato liquidato dal collegio, bisogna procedere all'insinuazione al passivo oppure posso richiedere l'emissione del pagamento al Giudice Delegato senza passare dall'insinuazione al passivo ?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/07/2025 13:16

      RE: liquidazione compenso liquidatore giudiziale in un concordato preventivo risolto


      La norma che interessa è l'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, commi 3, 4 e 5 che trascriviamo per sua comodità:
      "3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
      4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsto all'articolo 4, comma 2.
      5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso e' liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1".
      Essendo il compenso del liquidatore un credito prededucibili, liquido ed esigibile in quanto già liquidato dal giudice, questi può fare richiesta di pagamento al curatore nominato della liquidazione giudiziale e in caso di contestazione presentare una domanda di insinuazione, giusto il disposto del comma 3 dell'art. 222 CCII; tuttavia, stante la non uniforme interpretazione di tale norma, che sembra far riferimento ai soli crediti prededucibili sorti nel corso della liquidazione giudiziale e non in pregresse procedure, è consigliabile presentare direttamente domanda di insinuazione al passivo. Poiché questa ritarda i tempi del pagamento dato che bisognerà in tal caso attendere un riparto, converrebbe informarsi se vi è attivo disponibile per pagare le prededuzioni (in mancanza comunque il curatore non può provvedere al pagamento immediato e diretto) e, in caso positivo tentare la domanda di pagamento al curatore, sapendo che la stessa, anche se il credito è liquido ed esigibile potrebbe non essere accolta e prepararsi quindi all'insinuazione.
      Zucchetti SG srl