Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Soddisfazione non integrale di creditori ipotecari

  • MICHELE FESANI

    RIMINI
    06/06/2013 12:28

    Soddisfazione non integrale di creditori ipotecari

    L'art. 160 prevede che si possano soddisfare non integralmente i creditori ipotecari in misura comunque non inferiore a quanto realizzabile sul ricavato della liquidazione avuto riguardo al valore di mercato.

    Posti i seguenti dati:

    Stima di realizzo immobile € 100
    Credito ipotecario sull'immobile € 120
    IMU ante domanda € 10
    IMU post domanda fino alla data di vendita ipotizzata (prededucibile) € 10
    Spese di procedura prededucibili (quali: asseveratore, Commissari, di giustizia, proporzionali al realizzo del bene rispetto l'intera liquidazione dell'attivo) € 5;

    è corretto il piano che prevede il pagamento in privilegio del creditore ipotecario per € 75 (100 – 10 – 10 – 5) declassando il residuo di 45 (120 – 75) in chirografo?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/06/2013 20:43

      RE: Soddisfazione non integrale di creditori ipotecari

      Perfetto. Se, infatti, invece di concordato si trattasse di fallimento, dal ricavo del bene andrebbero detratte le spese specifiche e una quota delle spese generali, per cui il creditore percepirebbe in via ipotecaria appunto 75. Ovviamente nel fallimento il calcolo potrebbe essere più esatto perché il riparto segue alla liquidazione e al conto speciale, nel mentre nel concordato il tutto è basato su una stima preventiva, ma i criteri sono gli stessi.
      Zucchetti Sg Srl
      • Leonardo Quagliata

        ROMA
        18/04/2025 15:50

        RE: RE: Soddisfazione non integrale di creditori ipotecari

        Dalla risposta di Zucchetti Sg sembra di capire che anche l'IMU ante domanda di c.p. vada soddisfatta prima del creditore ipotecario. Si chiede un cortese chiarimento?
        Grazie
        Leonardo Quagliata
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/04/2025 11:07

          RE: RE: RE: Soddisfazione non integrale di creditori ipotecari

          Ha ragione, l'adesione ai numeri riportati nella precedente risposta creano confusione. In effetti l'IMU post concordataria è da considerare in prededuzione, quale spesa specifica dell'immobile ipotecato, per cui va detratta dal ricavato della vendita dello stesso, nel mentre l'IMU ante concordato è un credito concorsuale assistito da privilegio mobiliare di grado 20, per cui non può essere anteposto a quello ipotecario. Pertanto, nel calcolare con la stima di cui all'art. 160 l. fall. la capienza del credito sul bene gravato bisogna prendere come base il valore ricavabile, vanno dedotte le spese specifiche per intero e in proporzione quelle generali da pagare in prededuzione; la parte del credito ipotecario che non trova capienza passa in chirografo.
          Zucchetti SG srkl