Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Violazioni pre concordato e ruolo post

  • Mattia Callegari

    Venezia
    16/03/2021 09:58

    Violazioni pre concordato e ruolo post

    Buongiorno,
    in un concordato liquidatorio Agenzia delle Entrate Riscossione chiede in prededuzione delle somme relative a sanzioni per emissione di assegni privi di provvista in quanto "aventi presupposto in data successiva alla presentazione del ricorso per concordato".
    Dalle verifiche è emerso che gli assegni sono stati emessi prima del deposito del ricorso per concordato, ma le somme sono state iscritte a ruolo dopo.
    Io ritengo che abbiano competenza ante ricorso e che pertanto dovrebbero essere pagate in moneta concordataria.
    Grazie in anticipo della cortese risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/03/2021 19:58

      RE: Violazioni pre concordato e ruolo post

      E' vero che l'assegno è stato emesso prima dell'apertura del concordato, ma, nella specie, si sta parlando non del pagamento dell'assegno bensì delle sanzioni conseguenti al mancato pagamento perché l'assegno era privo di provvista. Questo è considerato un illecito per il quale la L.386/90 prevede un sistema sanzionatorio costituito da sanzioni principali e sanzioni accessorie, che fa capo al Prefetto, il quale, a norma dell'art. 8bis legge cit, viene informato dell'avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o effettuato la constatazione equivalente o, in mancanza di protesto o di effettua la constatazione equivalente, direttamente informato dal trattario; dopo di che il Prefetto può emettere un'ordinanza di archiviazione del procedimento oppure un'ordinanza ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spesa di notifica sostenute per l'intera procedura e, vengono inflitte eventuali sanzioni accessorie.
      Stante questo meccanismo, il credito in questione dovrebbe sorgere al momento della emersione della mancanza di fondi, che costituisce il fatto costitutivo della violazione, da cui deriva poi l'ordinanza ingiunzione del prefetto. E' a questo momento, quindi che, a nostro avviso, si dovrebbe fare riferimento per stabilire l'anteriorità o posteriorità del credito in questione rispetto all'apertura del concordato.
      Zucchetti SG srl