Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Decreto di chiusura del concordato rettifica, ultraattività contrasto, fra masse

  • Nazzareno Tassotti

    ACQUAVIVA PICENA (AP)
    23/01/2020 20:33

    Decreto di chiusura del concordato rettifica, ultraattività contrasto, fra masse

    Un Tribunale emette "decreto di chiusura" di un concordato preventivo per cessione di beni con ritorno in bonis della società. Alcuni mesi dopo viene emanata una rettifica del decreto, con cui il medesimo GD dispone un nuovo riparto a favore dei creditori del concordato (chiuso) a seguito di nuove entrate a pervenire da riparto di fallimento di un credito già esistente in procedura. Il problema che si pone il curatore di questo fallimento è se la somma da ripartire vada pagata al alla società in bonis, con vantaggio indiretto per la propria massa, visto che la società in bonis è anche quasi interamente partecipata dalla fallita, ritenendo non valida la procedura di rettifica del decreto seguita dal GD, oppure al riattivato liquidatore e da questi poi ai creditori del concordato? A parere dello scrivente con il decreto di chiusura sono cessati tutti i poteri degli organi del concordato e pertanto il GD non era legittimato a emanare un decreto in rettifica.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/01/2020 20:34

      RE: Decreto di chiusura del concordato rettifica, ultraattività contrasto, fra masse

      Facciamo fatica a capire cosa sia accaduto nella fattispecie. in primo luogo perché la legge fallimentare prevede, all'art. 181 l. fall. che "La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180", ma non prevede che un espresso decreto del giudice delegato o del tribunale di chiusura alla fine della esecuzione del concordato. Nella prassi accade che , dopo l'omologa, la parte interessata chieda al tribunale un provvedimento formale di chiusura allo scopo, principalmente, di annotarlo al registro delle imprese per far figurare, anche formalmente che l'impresa non è più in concordato. Questo tipo di istanza hanno avuto esito incerto; ad esempio è stata accolta da Tribunale di Padova, 29 luglio 2015 è stata respinta da Trib. Trento 13 aprile 2017. Altra prassi è quella che il commissario o il liquidatore, esposto che il concordato preventivo omologato è stato eseguito secondo le modalità previste nel decreto di omologa e secondo il piano, chieda al tribunale di dichiarare la chiusura del concordato preventivo per effetto della completata esecuzione.
      Che è accaduto nel caso? Probabilmente questa seconda ipotesi gestita non dal tribunale ma dal giudice delegato, il quale dopo il porvvedimento di chiusura, appurato che un fallimento doveva effettuare un pagamento in favore del debitore già ammesso al concordato, ha rettificato il suo provvedimento di chiusura, disponendo una sostanziale riapertura del concordato. Non ci risultano precedenti del genere e, a quanto si può dire sulla base di una conoscenza non concreta della situazione, sembra abbastanza anomalo. Ad ogni modo, le alternative sono: o si impugna questo provvedimento, oppure esso rimane e, quindi, il pagamento va fatto al richiamato liquidatore del riaperto concordato, in quanto lo scopo della riapertura è proprio quello di destinare tale ricavato in favore dei creditori insoddisfatti della procedura minore, tant'è che, come lei dice, il giudice avrebbe disposto espressamente un nuovo riparto..
      Zucchetti SG srl
      • Nazzareno Tassotti

        ACQUAVIVA PICENA (AP)
        25/01/2020 12:01

        RE: RE: Decreto di chiusura del concordato rettifica, ultraattività contrasto, fra masse

        Per la precisione si tratta di un decreto di avvenuta esecuzione del concordato emesso dal GD su istanza del liquidatore, acquisito il parere dei creditori, nella quale il liquidatore chiedeva effettivamente il vincolo delle somme future provenienti dal credito verso fallimento senza, che tuttavia il giudice nel decreto, provvedesse in merito (a motivo di ciò la rettifica effettuata sempre su istanza del Commissario Giudiziale). Il decreto di avvenuta esecuzione privo della indicazione sulla destinazione delle eventuali future sopravvenienze veniva anche pubblicato presso il registro imprese. Il problema giuridico che si pone a mio avviso è se il GD e gli organi della procedura permangono nei loro poteri anche dopo l'avvenuta esecuzione
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/01/2020 20:28

          RE: RE: RE: Decreto di chiusura del concordato rettifica, ultraattività contrasto, fra masse

          Si è verificata l'ipotesi che noi avevamo ritenuto la più probabile e cioè che il giudice delegato, invece che il tribunale, abbia emesso un decreto di chiusura del concordato. Ora lei ci dice che la richiesta era stata presentata dal liquidatore che aveva anche chiesto "il vincolo delle somme future provenienti dal credito verso fallimento senza, che tuttavia il giudice nel decreto, provvedesse in merito". Questo dato giustifica il provvedimento di correzione, che noi, nella premessa di parlare senza conoscere i fatti in concreto, avevamo ritenito anomalo. In effetti il giudice delegato, accortosi di non aver provveduto su una richiesta, ha considerato questo un errore materiale ed ha ovviato all'errore. Il dubbio che può sorgere non è tanto sulla legittimazione del giudice a provvedere per essere la procedura chiusa perché, impostata la vicenda come correzione di errore materiale, permaneva la competenza del giudice ad eliminare l'errore, quanto sulla riconduzione della fattispecie all'errore materiale emendabile al di fuori degli schemi impugnatori. Tuttavia, come dicevamo a chiusura della precedente risposta, le alternative sono: o si impugna questo provvedimento, oppure esso rimane e bisogna darvi esecuzione.
          Zucchetti Sg Srl