Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

partecipazione al voto del creditore privilegiato relativamente agli interessi ultrannuali

  • LUIGINO MARSON

    PORDENONE
    07/03/2020 12:06

    partecipazione al voto del creditore privilegiato relativamente agli interessi ultrannuali

    Buongiorno,
    in una proposta di concordato è prevista la costituzione di 3 classi:
    I. La prima classe, ai sensi dell'art. 182 ter L.F., è costituita dai crediti tributari e previdenziali, il cui pagamento viene differito di due anni dall'omologa.
    II. La seconda classe è costituita dai "creditori privilegiati differiti" il cui pagamento viene differito di due anni dalla data dell'omologa della proposta (escluso quindi i debiti verso dipendenti e dei professionisti pagati entro l'anno)
    III. La terza classe è costituita dai creditori chirografi ordinari, giuridicamente omogenei tra di loro per non essere muniti di alcun privilegio, che verranno soddisfatti nella percentuale del 37%
    Viene inoltre previsto che per i creditori privilegiati con pagamento ultrannuali verrà corrisposto un risarcimento quantificato sulla base della differenza tra tasso di interesse di mercato e il tasso di interesse legale.
    Si chiede se, ai fini del calcolo delle maggioranze, la quota di risarcimento ultrannuale su cui spetterà il diritto di voto debba rientrare nelle singole classi o se debba essere declassata alla classe chirografa.
    Il requisito richiesto per l'approvazione del concordato relativo alla maggioranza delle classi come verrebbe quindi calcolato nel primo e secondo caso?
    Ringrazio fin d'ora per la risposta.
    dott. Luigino Marson
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/03/2020 18:50

      RE: partecipazione al voto del creditore privilegiato relativamente agli interessi ultrannuali

      La quota di risarcimento ultrannuale se, come ci pare di capire, va pagata in chirografo, va declassata e, o si costituisce una apposita classe (nel qual caso le classi sarebbero di numero pari) o la si mette tra gli altri chirografari, che, in realtà formano una classe solo apparente perché tutti coloro che si trovano nella stessa situazione giuridica sono unificati nel medesimo trattamento economico, senza differenziazioni.
      Il riferimento al numero pari delle classi è importante perché (e veniamo alla risposta al secondo quesito), a norma del primo comma dell'art. 177 l. fall. "Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi". Questo significa che, in presenza di classi, è richiesta una doppia maggioranza: una riferita alla maggioranza dei crediti ammessi al voto e l'altra riferita alle classi nel senso che questa maggioranza quantitativa deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi; dal che discende che se le classi sono in numero dispari, tre come nel suo caso, si deve aver raggiunto la maggioranza almeno in due, nel mentre se le classi sono in numero pari, ad esempio quattro, potrebbe aversi la maggioranza in due soltanto e il concordato non sarebbe approvato, pur avendo la maggioranza quantitativa dei crediti ammessi al voto.
      Zucchetti Sg srl
      • LUIGINO MARSON

        PORDENONE
        10/03/2020 16:47

        RE: RE: partecipazione al voto del creditore privilegiato relativamente agli interessi ultrannuali

        Concordo sul fatto che il credito chirografo per risarcimento ultrannuale vada declassato in chirografo e pertanto rientri nel calcolo della terza classe. Ma poiché le prime due classi non votano, in quanto creditori privilegiati integralmente soddisfatti, come si può raggiungere la maggioranza delle 2 classi su tre?

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/03/2020 19:36

          RE: RE: RE: partecipazione al voto del creditore privilegiato relativamente agli interessi ultrannuali

          Ovviamente la maggioranza delle classi riguarda le classi che comprendono creditori che votano. Noi abbiamo fatto l'esempio astratto della tre o quattro classo per spiegare l'opportunità di predisporre un numero di classi dispari, così come abbiamo solo accennato, perché non costituiva poggetto della domanda, l'utilità di creare una classe di tutti i chirografari senza differenziazioni di soddisfazioni.
          Se predispone una sola classe votante, sarà necessario che si raggiunga la maggioranza in questa classe, ma sarebbe opportuno creare almeno tre classi votanti, una per i creditori per il risarcimento ultrannuale e differenziare gli altri chirografari in due classi, ciascuna delle quali abia una certa omogeneità, prevedendo trattamenti differenziati, seppur con differenze minime, tra le classi.
          Zucchetti SG srl