Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

RIVERSAMENTO IN COMPENSAZIONE EX ART. 56 L.F.

  • Rita Spagnoli

    Perugia
    24/11/2025 12:44

    RIVERSAMENTO IN COMPENSAZIONE EX ART. 56 L.F.

    Buongiorno,
    sottopongo alla vostra attenzione la seguente questione giuridica.
    L'Agenzia delle Entrate è creditrice nei confronti della società A in concordato preventivo dell'importo di euro 500.000 per imposte maturate anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo della società A.
    La società A in concordato preventivo era a sua volta creditrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dell'importo di euro 50.000 a titolo di rimborso dell'imposta Ires per deducibilità dell'Irap. Tale credito era maturato in data anteriore alla presentazione della domanda di concordato della società A.
    Nel corso del concordato, l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto di effettuare la compensazione, ma ha poi effettuato il pagamento dell'intero importo di euro 50.000 relativo al credito vantato dalla società A.
    Oggi, l'Agenzia delle Entrate chiede di riversare per compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F. il credito ottenuto a rimborso dalla società A con il debito per tributi dovuti all'Agenzia delle Entrate fino a concorrenza.
    In particolare, l'Agenzia delle Entrate chiede alla procedura di concordato della società A di effettuare un bonifico bancario di euro 50.000 precisando che sarà poi cura dell'Agenzia delle Entrate effettuare l'imputazione delle somme incassate ai singoli titoli di credito.
    E' possibile effettuare la compensazione nei termini proposti dall'Agenzia delle Entrate?
    Preciso che la società A in concordato effettuerà direttamente il riparto finale nel quale troveranno soddisfazione i crediti prededucibili e, in parte, i crediti privilegiati dei lavoratori e dell'INPS in surroga ex art. 2751 bis n. 1 c.c., mentre non troveranno probabilmente soddisfazione gli altri crediti privilegiati, tra cui i crediti tributari.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/12/2025 12:00

      RE: RIVERSAMENTO IN COMPENSAZIONE EX ART. 56 L.F.

      Non ci risulta giurisprudenza sulla questione, mentre la dottrina (fra altri, datati ma nulla ci risulta cambiato sul punto, Perlingeri e Morcavallo) è concorde nel sostenere che il pagamento effettuato senza eccepire la compensazione non può essere ripetuto.

      Sempre in dottrina, l'unica apertura, comunque con dubbi, è nel caso di piena ignoranza della compensabilità (errore di fatto o di diritto).

      In presenza di mero pagamento, non avremmo quindi dubbi nel dare una risposta negativa alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

      Va però considerato che nel caso in esame l'Agenzia prima di effettuare il pagamento ha effettivamente eccepito la compensazione.

      Essa potrebbe quindi forse sostenere che la compensazione abbia operato nel momento in cui è stata eccepita, e che il pagamento sia frutto di un mero errore materiale e che quindi si tratti di pagamento di indebito, ripetibile.

      Sinceramente non siamo in grado di dare una risposta certa, ci auguriamo che quanto abbiamo scritto possa essere utile nella valutazione del comportamento da tenere, valutazione che riteniamo sia opportuno sottoporre al parere di un legale.
      • Rita Spagnoli

        Perugia
        01/12/2025 12:10

        RE: RE: RIVERSAMENTO IN COMPENSAZIONE EX ART. 56 L.F.

        Vi ringrazio molto per il confronto e le indicazioni che mi avete fornito.