Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Transazione fiscale ex art 182 ter lf e concordato liquidatorio

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    06/12/2020 08:41

    Transazione fiscale ex art 182 ter lf e concordato liquidatorio

    Spett.le Fallco,
    mi trovo ad affrontare la seguente questione.
    Concordato preventivo di natura liquidatoria con apporto di finanza esterna rappresentata dalla liquidità derivante dalla cessione dell'immobile di proprietà della società controllante. Tale apporto rispetto alla liquidazione dei restanti asset pesa per oltre il 70% ai fini delle somme a soddisfacimento dei creditori sociali.
    Quindi finanza esterna. Ora la Proposta prevede il soddisfacimento dei creditori privilegiati al 100% ad eccezione dei creditori erariali, previdenziali e assistenziali ai quali viene proposta transazione fiscale ex art. 182 ter lf con falcidia del credito erariale, previdenziale e assistenziale e parziale soddisfo in chirografo della parte restante (ad una percentuale superiore agli altri creditori chirografari e comunque superiore al 20% in aderenza al disposto di cui all'art. 160, comma 4, lf) con la necessità quindi in primis di effettuare la comparazione con della liquidazione dei beni in ipotesi fallimentare al fine di verificare che vi sia una "soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione" (art 182 ter comma 1). Tale verifica sembrerebbe a prima vista del tutto agevole dato che in ipotesi fallimentare non vi sarebbe l'apporto di finanza esterna e la liquidazione dei residuali asset della società (ancorché potenzialmente realizzabili in un arco temporale inferiore rispetto all cessione dell'immobile del terzo) coprirebbero a mala pena le spese in prededuzione della procedura di concordato e fallimentare (sempre che l'attestatore non debba verificare eventuali azioni revocatorie/risarcitorie nel qual caso tale verifica diventerebbe oltre modo ardua e ancorata a valutazioni soggettive e dall'esito incerto e, quindi, a mio avviso, non conforme alla figura dell'attestatore del piano così come disciplinata dall'art 161 comma 3 lf, in ogni caso per tale inciso chiedo Vs cortese riscontro).
    Quanto alla disciplina dell'art. 182-ter, comma 1, nella parte in cui afferma che "se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore" Vi chiedo se l'attestatore debba in qualche modo darne atto nella propria relazione ex art. 182 ter lf o se dato che il concordato liquidatorio prevede l'apporto di finanza esterna (in aggiunta alla residuale e inferiore liquidazione del patrimonio della Società) tale disposto sia superato ab origine. Se così fosse a tale riguardo che differenza c'è (rispetto al mio specifico caso sopra presentato), fra art 182 ter lf e art 160, comma 2 lf e quindi circa l'obbligatorietà di presentare la transazione fiscale ex art 182 ter lf? Grazie