Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

OPPOSIZIONE OMOLOGA EX ART. 112 CCII

  • Antonio Colazzo

    Lequile (LE)
    15/04/2024 17:18

    OPPOSIZIONE OMOLOGA EX ART. 112 CCII

    Buongiorno,
    a seguito di ricorso ex art. 112 CCII, il Tribunale ha fissato udienza per la comparizione parti. A seguito di rituale notifica del decreto di fissazione udienza, Agenzia delle Entrate propone memorie di costituzione in opposizione.
    Dalla lettura della norma (art. 48 e art 112) non è chiaro se il creditore che propone l'opposizione debba esclusivamente attenersi a censurare quanto indicato nel ricorso ex art. 112 (esistenza congiunta delle circostanze di cui ai commi 1 e 2) o può argomentare diversamente i motivi del dissenso.
    Nella fattispecie il creditore agenzia delle entrate si limita a motivare l'opposizione sulla errata indicazione delle cause della crisi e sul ripetuto omesso versamento delle imposte; alcuna censura viene mossa invece sui circostanze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 112 CCII.
    A vostro parere sono ammissibili le censure mosse dall'ente?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/04/2024 18:11

      RE: OPPOSIZIONE OMOLOGA EX ART. 112 CCII

      Per la verità non ci è chiara la fattispecie rappresentata in quanto non capiamo a cosa si riferisca quando parla di ricorso ex art. 112 CCII. Visto che poi richiama anche l'art. 48, dobbiamo intendere che, a seguito della constatazione del raggiungimento delle maggioranze, il tribunale abbia fissato l'udienza di comparizione delle parti e del commissario per provvedere alla omologazione e che l'AE sabbia proposto opposizione; se è così, poiché il tribunale deve verificare la ricorrenza dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 112, l'opponente può contestare la sussistenza di detti requisiti.
      Zucchetti SG srl
    • Antonio Colazzo

      Lequile (LE)
      15/04/2024 18:18

      RE: OPPOSIZIONE OMOLOGA EX ART. 112 CCII

      le maggioranze non sono state raggiunte e pertanto la debitrice, a norma dell'art. 112 co. 2 CCII ha chiesto l'omologa sussistendone i presupposti di cui al comma 1 e comma 2. A seguito di tanto, il tribunale ha fissato l'udienza per l'omologa. A seguito della notifica della richiesta di cui all'art. 112, l'ente ha proposto opposizione all'omologa.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/04/2024 17:52

        RE: RE: OPPOSIZIONE OMOLOGA EX ART. 112 CCII

        La risposta già data non cambia giacchè anche nel caso in cui nel concordato in continuità (e solo in questo) nessuna delle maggioranze di cui all'art. 109, comma 5, sia stata raggiunta, il concordato, invece di arrivare al tribunale per l'eventuale apertura della procedura di liquidazione giudiziale, può pervenirvi per essere egualmente omologato se ricorrono congiuntamente le condizioni elencate nel comma 2 dell'art. 112. Ma anche in questo caso non vi è un ricorso di qualcuno che delimiti l'oggetto della materia del contendere perchè il legislatore ipotizza che, a seguito della constatazione del mancato raggiungimento delle maggioranze risultante dalla relazione del commissario, il giudice delegato debba riferire al tribunale l'esito delle votazioni e che questo, a sua volta, qualora vi sia richiesta del debitore o il suo consenso in caso di proposte concorrenti- invece di procedere a verificare la ricorrenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale, come richiede il secondo comma dell'art. 49 "in caso di mancata approvazione del concordato preventivo"- debba fissare l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale e prendere tutti gli altri provvedimenti dettati dal primo comma dell'art. 48 per aprire il giudizio di omologa, come nel caso in cui il concordato sia stato approvato dai creditori.
        Nel giudizio di omologa, pertanto, nel caso in esame, il tribunale dovrà valutare non solo la ricorrenza dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 112 ma anche la ricorrenza di quelli di cui al secondo comma, che sono necessari per la ristrutturazione trasversale cui si perviene in mancanza della maggiorana. Di conseguenza il campo delle opposizioni si amplia ulteriormente in quanto questa può riguardare tutti gli aspetti che sono oggetto dell'esame da parte del tribunale, ossia, come detto, sia la non ricorrenza di uno o più dei requisiti indicati dal comma 1 che quelli indicati dal comma 2 dell'art. 112-.
        Zucchetti SG srl