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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
DIRITTO AL VOTO PER CREDITI PAGATI NEL CORSO DELLA PROCEDURA
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Francesco Cappello
ALBA (CN)30/09/2025 10:45DIRITTO AL VOTO PER CREDITI PAGATI NEL CORSO DELLA PROCEDURA
Gent.mi
sottopongo il seguente quesito, nell'ambito di un concordato preventivo in continuità diretta.
Nel piano concordatario sono stati iscritti (alla data di riferimento del 31/03/25) debiti verso INAIL per euro 100. Alla data attuale (ossia nel periodo nella quale il Commissario giudiziale deve redigere la relazione ex art 105 CCII) tali debiti non sussistono in quanto oggetto di pagamento autorizzato dal Tribunale.
Ai fini del voto, l'INAIL deve essere ammesso al voto per euro 100 oppure per zero?
Stesso discorso per i crediti degli istituti bancari il cui saldo alla data attuale è variato (rispetto al 31/03/2025) per effetto dell'incasso di riba sbf.
A parere del sottoscritto, ai fini del voto, il credito dell'INAIL e degli Istituti di Credito (e/o anche di altri ulteriori creditori) vanno ammessi al voto per l'importo risultante alla data del 31/03/2025, indipendentemente che questi siano stati pagati nel corso della procedura.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/10/2025 19:45RE: DIRITTO AL VOTO PER CREDITI PAGATI NEL CORSO DELLA PROCEDURA
Nella legge fallimentare, la legittimazione al voto veniva accertata secondo un procedi-mento i cui momenti salienti erano: a) la presentazione, da parte del debitore, dell'elenco dei creditori (art. 161, 3 co., l. fall.); b) la verifica, da parte del commissario giudiziale, di ta-le elenco sulla base delle scritture contabili e l'adozione, da parte dello stesso commissa-rio, delle necessarie rettifiche (art. 171, 1 co., l. fall.); c) la risoluzione delle contestazioni da parte del giudice delegato (art. 176, 1 co., l. fall.). Pertanto, ai fini del voto, i crediti restavano accertati, nella loro natura e consistenza, così come indicati dal debitore nell'elenco, in caso di mancanza di rettifiche o contestazioni, o così come rettificati dal commissario giudiziale, in caso di mancanza di contestazioni; solo in caso di una specifica contestazione dei crediti (nell'an o nel quantum) o per la loro collocazione da parte del commissario, del debitore o di altro creditore, non risolte dai chiarimenti forniti dal commissario o con la sua intermediazione, interveniva nel corso dell'adunanza il giudice delegato, il quale, giusto il disposto dell'art. 176 l. fall. poteva "ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi".
Secondo questo sistema progressivo di determinazione del credito da ammettere al voto la sua considerazione di considerare tra i votanti i crediti esistenti alla data di presentazione della domanda del 31.32025 appare corretta, ma la questione è più complessa, sia perché vanno tenute distinte le posizioni dell'Inail e quella delle banche, sia per la nuova normativa introdotta dal nuovo codice della crisi.
Partendo dall'Inail, questo istituto è stato pagato interamente a seguito di autorizzazione del giudice (probabilmente ai sensi dell'art. 100 CCII) per cui si tratta di un pagamento legalmente fatto che mantiene il suo effetto nella procedura. Ammettere al voto un tale credito significherebbe alterare la composizione della massa creditoria perchè si attribuirebbe il voto e quindi la formazione delle maggioranze anche ad un creditore che non è più tale. Riteniamo, pertanto che l'Inail non dovrebbe essere incluso tra i creditori.
Questa soluzione trova un addentellato nella nuova normativa del codice, che, come è noto, non prevede più l'assemblea dei creditori e, quindi, invece di ammettere il voto in tale occasione, stabilisce all'art. 47, comma 2, lett. c), che il tribunale, nel decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, fissi "una data iniziale e una finale per l'espressione del voto dei creditori e il termine per le comunicazioni ai creditori del provvedimento". La previsione di un termine iniziale- si dice nella Relazione all'art. 47- "si spiega per la necessità di garantire che le dichiarazioni di voto non siano espresse prima che il commissario giudiziale abbia depositato la propria relazione, fornendo ai creditori tutti gli elementi utili per valutare la convenienza della proposta di concordato", ma è indice anche, a nostro parere, di collocare la determinazione del redito da ammettere al voto al momento dell'inizio del periodo fissato per la votazione, in modo da calcolare i crediti effettivamente esistenti a quella data, a seguito delle relazioni del commissario che avrà evidenziato anche i credito che sono stati soddisfatti legalmente.
In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, qualora le relative operazioni siano compiute in un momento precedente all'ammissione del correntista a concordato preventivo e questo, successivamente all'ammissione alla procedura, agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, è necessario accertare se la convenzione relativa all'anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto della banca di "incamerare" le somme riscosse (c.d. patto di compensazione o patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), perché soltanto in presenza di una simile convenzione la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme incassate con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni creditizie regolate sul medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti (cfr. Cass. n. 17999/2011 e Cass. n. 11523/2020; App. Brescia 22/05/2023; App. Torino 21/04/2023).
Invero, la preesistenza del patto di compensazione contenuto all'interno del contratto di conto corrente consente alla banca mandataria all'incasso di effettuare la compensazione impropria tra crediti e debiti che hanno origine dallo stesso rapporto bancario, che sostanzialmente si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti, senza che operino le disposizioni che regolano la compensazione propria e gli artt. 169 e 56 l.f., ed ora 96 CCII che richiama nel concordato l'art. 155 sulla compensazione. che alla compensazione propria fanno riferimento. In tal caso infatti non vi è violazione della par condicio creditorum, né del principio di cristallizzazione del debito al momento di apertura della procedura concorsuale, poiché tale compensazione è correlata alla precedente anticipazione degli importi corrispondenti a favore della società correntista, effettuata sulla base di un rapporto giuridico unitariamente regolato con la previsione di compensazione, rispetto al quale la banca ha effettuato la propria prestazione anticipando gli importi delle ricevute bancarie o fatture prima della loro scadenza.
Per altra strada, quindi, si perviene alla stessa conclusione- sussistendo le condizioni indicate- raggiunta in precedenza pe l'Inail.
Zucchetti SG srl
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