Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo liquidatorio omologato, surroga MCC post esecuzione del C.P. ed evoluzione della giurisprudenza in...

  • Giovanni Pege

    PADOVA
    18/11/2025 17:09

    Concordato preventivo liquidatorio omologato, surroga MCC post esecuzione del C.P. ed evoluzione della giurisprudenza in merito al "privilegio" per le garanzie (anche datate) di MCC - responsabilità Organi Procedurali

    Premessa:
    In una procedura di concordato preventivo liquidatorio (ammesso nell'ottobre 2015 e poi omologato nel febbraio 2016) non era stata prevista dagli advisor (in quanto non indicata in "piano" ne' nei conti d'ordine o comunque non esplicitato come rischio di potenziale privilegio) una "controgaranzia" di MCC rilasciata nel novembre 2013 con finalità di contro garantire un finanziamento per "investimento in attrezzatura", investimento che in seguito non risulta essere stato effettivamente mai eseguito, né "controllato" (o meglio "dimostrato di averlo fatto"), a pena di inefficacia della garanzia (secondo le Disposizioni Operative – D.O. di MCC), da parte del richiedente e primo garante Eurofidi.

    Cio' premesso:
    1) a dicembre 2013 veniva comunque erogato un finanziamento bancario della durata di 60 mesi (scadente a fine 2018) con causale "Incremento di capitale circolante";
    2) a febbraio 2016 il concordato preventivo liquidatorio (richiesto il 29.12.2014 a seguito messa in liquidazione del 23.10.2014!) di cui in premessa veniva omologato senza previsioni di debito (oltre a quella chirografaria verso la banca garantita) né verso il primo garante Eurofidi (posto in liquidazione nel settembre 2016) ne', soprattutto, verso MCC non essendo stato previsto nel "piano".
    Col senno di poi (comunque) la giurisprudenza prevalente dell'epoca (in primis Tribunale di Milano del 2014) non riconosceva alle garanzie di MCC (rispetto ai finanziamenti diretti) il "privilegio", e ciò quantomeno alle garanzie sorte ante D. L. 3/2015 come nel caso di specie (e come ribadito nel 2018 dal Tribunale predetto).
    Quanto al primo garante Eurofidi era all'epoca notorio - da vari articoli di stampa ed inchieste in essere anche in ambito penale - che il medesimo versava in situazione di estreme difficoltà, con un deficit patrimoniale di circa 125 milioni di euro al momento della liquidazione volontaria (rectius "salvataggio" da fallimento), che lo rendevano soggettivamente, oggettivamente e di fatto "inadempiente" ad ogni effetto verso le banche garantite!!
    In tale particolare contesto, ed in totale dispregio della tempistica indicata dalle Disposizioni Operative di MCC vigenti nel 2021 (data attivazione della controgaranzia del marzo 2021), in base al principio " tempus regit actum" la banca probabilmente tardava ad attivare la contro garanzia di MCC che, in base al punto B.1.4 delle D.O. dell'epoca (cui rinviano le disposizioni della controgaranzia), prevedevano un termine perentorio 'a pena inefficacia - di attivazione della controgaranzia di 18 mesi dall'evento di rischio (evento di rischio che, nel caso in esame, poteva essere rappresentato, ragionevolmente, dal decreto ammissione al concordato preventivo), e ciò decorsi pure 120 giorni dalla diffida inviata al primo garante Eurofidi (che era comunque palesemente inadempiente dal 2016!!) per l'escussione diretta della controgaranzia di MCC.
    Successivamente, e nei fatti:
    i) la data di richiesta del pagamento al primo garante è intervenuta nel giugno 2018;
    ii) l'invio degli atti per la procedura di recupero è intervenuto nel marzo 2019;
    iii) l'attivazione della garanzia è avvenuta, come anzidetto, nel marzo 2021 (senza "sospensioni" di sorta ed oltre la durata della controgaranzia scadente a fine 2018);
    iv) la liquidazione della perdita di MCC è avvenuta nel settembre 2021, con conseguente "surroga" nel settembre 2022, la cui comunicazione - per raccomandata A.R. (nonostante ci fosse una pec attiva e controllata dagli organi sociali- sic!) - è stata inviata solo alla sede legale della societa' in concordato (presso immobile nel frattempo divenuto di proprietà di terzi) e "resa peraltro per compiuta giacenza!!" e quindi sconosciuta nel suo contenuto agli organi della società e della procedura, in quanto detta comunicazione NON é stata inviata pure alla procedura concorsuale (dotata di Pec ) o ai suoi organi (commissario liquidatore o giudiziale, anch'essi a loro volta dotati di Pec) anche per le valutazioni del caso (ad es. verifica causale controgaranzia a titolo "investimento "come anche da apposito allegato prodotto dalla debitrice con la domanda di controgaranzia).

    In tale situazione, e nell'assoluta convinzione di essere nel giusto (e, soprattutto, in assenza di alcuna informativa in merito ed in esecuzione del piano omologato) la procedura perfezionava il riparto finale ai creditori nel gennaio 2023, come detto IGNARA (ed in assoluta buona fede ) della SURROGA anzidetta di MCC, e ciò anche in quanto la banca, che mai aveva precisato o comunicato la sussistenza della controgaranzia di MCC quantomeno agli organi procedurali ne' avvisati gli stessi della dovuta DECURTAZIONE del proprio credito chirografario pari all'incasso della controgaranzia di MCC nel settembre 2021 (ben ante il riparto finale!!), aspetto questo che avrebbe reso edotti gli organi procedurali del potenziale credito di MCC!!
    La stessa banca veniva quindi pagata- nella percentuale finale spettante ai chirografari- per il suo credito totale insinuato, al lordo della controgaranzia, non avendo peraltro nulla eccepito in merito neppure al sottopostole progetto di riparto finale del dicembre 2022.
    La procedura concordataria veniva dichiarata chiusa (per esecuzione della fase liquidatoria come da piano) nel marzo 2023, e SOLO nel giugno 2023 apprendeva, dalla cartella esattoriale inviata da MCC sulla pec della debitrice tornata in bonis, della SURROGA IN CONTESTO, e quindi di quanto accaduto (a seguito invio di documentazione di MCC nel luglio 2023), risalendo quindi alle date ed ai fatti anzi riportati, PRIMA comunque sconosciuti (altrimenti si sarebbe magari valutato diversamente quantomeno il riparto finale ai chirografari).
    Si precisa e ribadisce al riguardo che alla procedura (ed ai suoi organi) mai alcuna comunicazione della banca, di Eurofidi (anche in merito a eventuali moratorie concessele dalle banche per il rispetto dei tempi perentori di escussione della controgaranzia) ne' di MCC è mai pervenuta durante la procedura, nonostante questa curasse gli interessi dei creditori, anche precedenti a quello sopravvenuto di MCC (da contemperarsi nei reciproci interessi e dovuta celerità dei riparti), nonostante fosse nota la situazione della debitrice in procedura concorsuale con la quale i creditori - soprattutto banche o enti finanziari - avrebbero dovuto agire con trasparenza, diligenza e buona fede per far valere o tutelare il proprio credito e dei garanti (nel caso di MCC tra l'altro "privilegiato" a seguito delle recenti sentenze interpretative della Cassazione, a partire dal 2020).

    Stante quanto accaduto (e la particolarità e complessità della vicenda, nonché l'evoluzione della giurisprudenza in merito al "privilegio" per le garanzie anche datate di MCC), ritenete vi possano essere comunque delle responsabilità di sorta in capo agli organi procedurali, tenuto conto della mancata notifica agli stessi della surroga e/o di altri eventi collegabili alla controgaranzia di MCC (attivazione controgaranzia, moratorie a Confidi o quant'altro per far valere e rendere manifesto il proprio diritto) da portare (mi verrebbe da dire "necessariamente") a conoscenza degli organi stessi per la dovuta trasparenza nei rapporti essendovi una "procedura concorsuale" in essere?

    Ringrazio sin d'ora del cortese riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/11/2025 19:25

      RE: Concordato preventivo liquidatorio omologato, surroga MCC post esecuzione del C.P. ed evoluzione della giurisprudenza in merito al "privilegio" per le garanzie (anche datate) di MCC - responsabilità Organi Procedurali

      Il concordato liquidatorio in questione è stato omologato, in base ai dati da lei riportati, nel febbraio 2016, con la presumibile nomina di un liquidatore o conferma nella veste di liquidatore del precedente commissario. Questo è un dato rilevante in quanto da tale momento cessa lo spossessamento attenuato del debitore e il liquidatore acquista la disponibilità dei beni da liquidare. Non vi è pertanto dubbio che le successive comunicazioni da fare alla procedura, tra cui quella di MCC di surroga avvenuta nel settembre 2022, dovessero essere fatte al liquidatore sulla Pec dallo stesso comunicata e deppositata al registro imprese.
      Di conseguenza la comunicazione effettuata a mezzo raccomandata presso la sede legale della società- che peraltro si trovava in un immobile nel frattempo ceduto a terzi ed infatti la consegna è avvenuta per compiuta giacenza. è priva di qualsiasi valore per la procedura. Gli organi di questa, infatti, non sono stati mai avertiti dell'esistenza della controgaranzia, neanche nel momento del pagamento alla banca finanziatrice (che ha incassato quanto previsto dal piano per i chirografari, senza nulla addurre circa l'avvenuta escussione della garanzia) per cui non vediamo nel loro comportamento una mancanza di diligenza che possa portare ad una qualche forma di risarcimento danni per la omissione d MCC dal piano e al pagamento. Quand'anche, invero, gli organi della procedura avessero avuto conoscenza del rapporto intercorso o comunque avrebbero dovuto prenderne visione, rimane il fatto che la surroga con collocazione privilegiata poteva e doveva essere chiesta da MCC, che non lo ha fatto.
      Zucchetti SG srl
      • Giovanni Pege

        PADOVA
        20/11/2025 16:55

        RE: RE: Concordato preventivo liquidatorio omologato, surroga MCC post esecuzione del C.P. ed evoluzione della giurisprudenza in merito al "privilegio" per le garanzie (anche datate) di MCC - responsabilità Organi Procedurali

        Si ringrazia per il cortese riscontro.
        Cordiali saluti