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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
compensazione crediti e debiti concordato preventivo
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Livia Cappelletti
Pesaro (PU)06/11/2014 15:59compensazione crediti e debiti concordato preventivo
Quale liquidatore giudiziale di un concordato preventivo con cessione dei beni, devo procedere al pagamento dei creditori prededucibili, di cui all'art. 111 L.F. , sorti in "occasione e in funzione "della stessa procedura concorsuale. Tra questi, figura un credito vantato per prestazioni effettuate all'incirca dal deposito della domanda di concordato fino alla sua omologa. La stessa Ditta – A – che vanta il credito, è anche debitrice del concordato per importi che si riferiscono però al periodo antecedente il deposito della domanda di concordato.
Date queste premesse, si chiede se sia possibile operare la compensazione che io non ritengo attuabile ai sensi dell'art. 56, 2° comma L.F. e pertanto, stante il fatto che ora la stessa ditta – A – è anch'essa in concordato preventivo omologato, per la procedura di cui sono liquidatore dovrò procedere con il pagamento per intero del credito prededucibile a fronte di un incasso ridotto per effetto del nostro credito di natura chirografaria.
E' corretto il comportamento che andrò ad adottare ?
Grazie. Cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/11/2014 20:09RE: compensazione crediti e debiti concordato preventivo
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / PREDEDUZIONIDelle due (quasi) identiche domande che ha inserito, prendiamo questa che cronologicamente è la seconda pervenuta, ritenendo che esprimapiù compiutamente il suo pensiero.
Non vi è dubbio che anche al concordato si applichi l'art. 56 l.f., che regola la compensazione nel fallimento, a seguito del richiamo di tale norma da parte dell'art. 169 l.f.. In forza dell'art. 56 primo comma (il secondo è del tutto estraneo alla fattispecie) non è la compensazione nel fallimento richiede che tra i crediti contrapposti vi sia il carattere di reciprocità, nel senso che è richiesto che entrambi i crediti debiti intercorrano tra gli stessi soggetti; di conseguenza non è ammissibile la compensazione tra un credito/debito vantato nei confronti del debitore poi fallito in quanto trova la sua causa in un fatto o atto anteriore al fallimento, e un debito/credito sorto in corso di procedura nei confronti della massa fallimentare.
Lo stesso principio è applicabile anche in caso di concordato? Può sorgere qualche dubbio in proposito perché mentre il fallimento determina la perdita della disponibilità del patrimonio i beni da parte del fallito e la netta separazione tra prima e dopo con assunzione di debiti o nascita di crediti in capo al curatore, nel concordato si ha uno spossessamento attenuato, in quanto è pur sempre il debitore che mantiene la gestione dei suoi beni sotto il controllo del commissario, per cui non vi è il congelamento dell'attivo e del passivo in modo così netto come nel fallimento. Ciò nonostante la compensazione tra crediti sorti prima e debiti sorti dopo (o viceversa) non ci sembra possibile perché essa altererebbe la par condicio in quanto si consentirebbe il pagamento di un credito anteriore al concordato, che è inesigibile ai sensi dell'art. 168, eccezione che nella fattispecie da lei segnalata, sicuramente il commissario o il liquidatore del concordato debitore solleverebbe.
Zucchetti SG Srl-
Domenico Antonio Claudio Calvano
FOGGIA17/02/2017 23:15RE: RE: compensazione crediti e debiti concordato preventivo
Quindi, se ho ben compreso, in virtù dell'art. 56 l.f., relativamente al rapporto di reciprocità, il credito IVA maturato ante domanda di concordato (in continuità), anche se evidenziato nel piano, ma non previsto quale mezzo di soddisfacimento per i creditori, non può essere utilizzato per compensare debiti fiscali sorti successivamente la data di ammissione al concordato, seppur si tratti, nel caso in specie, di contributi INPS per lavoratori dipendenti, o altri "costi" di natura fiscale.
Resto in attesa di una Vs. autorevole conferma. Grazie e Saluti.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/03/2017 21:39RE: RE: RE: compensazione crediti e debiti concordato preventivo
Se il credito IVA è evidenziato nel piano ma non è previsto quale mezzo di soddisfacimento dei creditori, l'unica possibilità che immaginiamo (se così non fosse, preghiamo di dare ulteriori chiarimenti) è che sia considerato componente dell'azienda in continuità, come p.es. i macchinari dei quali non è prevista l'alienazione.
Se così è, allora ci pare che:
- non possa essere utilizzato (ma non per limitazioni tributarie, bensì per rispettare il piano concordatario) per il pagamento di debiti concorsuali, o per compensarlo con debiti sorti in conseguenza della procedura (dal versamento della ritenuta sul compenso al Commissario, al versamento dell'IVA sulla cessione dei cespiti non strategici)
- possa essere invece utilizzato proprio per il pagamento dei debiti che derivano dalla continuità aziendale, dalle ritenute e contributi sui dipendenti all'IVA sulle cessione effettuate dall'azienda che prosegue nella sua attività.
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Andrea Fazio
Trapani17/12/2025 19:10RE: compensazione crediti e debiti concordato preventivo
Buonasera,
ho un caso particolare da sottoporvi.
In un concordato preventivo in continuità, da presentare, esiste un credito Iva di circa € 200.000 a fronte di un debito erariale ante procedura, iscritto a ruolo, di € 700.000.
Posto che il credito Iva viene offerto in compensazione ex art. 155 CC.II. all'Erario, e che tale rapporto è pari al 30% ca del predetto credito, per la relative priority rule, il credito dell'Inps, privilegiato con rango più elevato di quello dell'Erario, per la parte eccedente il valore di liquidazione giudiziale, da ripartire, come noto, secondo la regola della par condicio creditorum, deve essere soddisfatto per almeno il 31%, ovvero in misura maggiore di quello dell'Erario, oppure la percentuale di compensazione del 30% non deve essere tenuta in considerazione sulla somma eccedente il valore di liquidazione giudiziale del patrimonio della società da ripartire fino alla concorrenza del valore concordatario offerto ai creditori?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/12/2025 10:18RE: RE: compensazione crediti e debiti concordato preventivo
L'art. 1249 c.c. dispone che quando che quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193 c.c.. Quest'ultima norma, a sua volta stabiolisce che on mancanza di espressa imputazione, "il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti a quello, a quello meno garantito, …"
Applicando questa normativa al caso di specie, ne discende che la compensazione del credito di euro 200.000 con il debito di euro 700.000verso l'Erario è andata ad estinguere, tra più debiti scaduti, quello meno garantito, ossia il debito per imposte che ha un privilegio inferiore a quello dei crediti dell'Inps. Ovviamente l'estinzione di tale debito è totale o parziale a seconda dell'importo del credito per imposte, ma ciò che rileva è che, a seguito della compensazione, deve essere chiaro quanta parte è stata soddisfatta del credito per imposte e quanta parte del credito Inps, in modo da determinare i crediti che rimangono da pagare.
Il resto viene di conseguenza.
Zucchetti SG srl
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