Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

legge 24 marzo 2015 art8-bis comma 3

  • Lucio Bonfanti

    Modena
    05/12/2020 12:36

    legge 24 marzo 2015 art8-bis comma 3

    buongiorno, una società propone concordato liquidatorio, fra i debiti una fideiussione omnibus ad un istituto di credito per un debito chirografario in origine contratto da una controllata poi fallita. la banca era garantita con un consorzio fidi che a sua volta era controgarantito da MCC.
    il consorzio fidi è andato in crisi e quindi posto in liquidazione.
    Se MCC paga chi paga? il consorzio che a sua volta con quanto incassato paga l'istituto di credito?
    o MCC paga direttamente l'istituto di credito?
    Il debito originariamente chiro diventa privilegiato in forza della legge in oggetto? con iscrizione a ruolo a carico di chi? E' certo? mi risulterebbe cheil passaggio da chiro a privilegio non è un orientamento seguito da tutti i tribunali.
    spero di essere stato chiaro
    grazie per l'attenzione
    lucio bonfanti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/12/2020 12:14

      RE: legge 24 marzo 2015 art8-bis comma 3


      E' pacifico che il soggetto che deve essere rimborsato dai suoi garanti è la banca A che ha effettuato l'esborso in favore dell'originario debitore B e ha ottenuto la fideiussione del soggetto attualmente in concordato C e si è ulteriormente garantita da un Consorzio fidi D, (normalmente la garanzia è pari all'80% del debito), a sua volta controgarantito da MCM (E), che fornisce una copertura in controgaranzia normalmente pari all'80% del rischio del Consorzio.
      E' uno schema abbastanza frequente che nel caso, oltre alla trafila debitore finanziato, banca, garante D e contro-garante E, presenta un ulteriore fideiussore C, per cui , con riferimento alla posizione dell'originario debitore B, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 1954 c.c., in cui più persone C e D hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore B e per il medesimo debito di B verso la banca A. In questo schema è estraneo MCM che non ha prestato fideiussione a garanzia del debito di B verso la banca A (come hanno fatto C e D), e non ha neanche garantito la banca A di soddisfarla in caso di inadempimento del suo garante diretto D, perché ha fornito non una co-garanzia, bensì una contro-garanzia al debito del fideiussore D, nel senso che CMC ha garantito a D di rimborsalo di quanto (o una percentuale di quanto) questi avesse sborsato alla banca A in forza della garanzia fornita. Di conseguenza, salva diversa clausola contrattuale, E può essere escussa non dalla banca A, ma dal Consorzio D, ove questo sia chiamato a pagare e nei limiti della somma pagata o nei limiti di quella contro-garantita.
      A questo punto si può venire alla sua domanda: Se MCM paga chi paga? MCM, salvo diversa pattuizione contrattuale, pagherà, come detto, il Consorzio in liquidazione per la quota pattuita del rimborso della somma che il Consorzio pagherà alla banca.
      Ad ogni modo, in questo meccanismo non vediamo coinvolto il fideiussore C in concordato, estraneo alla catena indicata, che risponderà solo per la fideiussione data, per cui anche ammesso che MCM possa essere escussa direttamente dalla banca A, la sua pretesa in surroga della banca avverrà nei confronti del debitore B.
      Quanto alla ulteriore domanda della posizione privilegiata di MCM, vi è da dire che la Cassazione ormai si è pronunciata più volte in tal senso. Ricordiamo Cass. 30 gennaio 2019, n. 2664, con riferimento ai crediti garantiti da Sace e sempre con riferimento a Sace, Cass. 4 febbraio 2020, n. 2536; Cass. 13 maggio 2020, n. 8882 e Cass. 9 marzo 2020, n.650, con riferimento alla garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI. Il terzo comma dell'art. 8-bis del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella l. n. 33/2015 ha in realtà chiarito la portata degli effetti della revoca dei benefici di cui al d.lgs 31/03/1998, n. 123 che già la giurisprudenza interpretava nel senso sopra detto.
      Zucchetti SG srl