Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

  • Gianfranco Lizza

    Roma
    08/01/2016 17:26

    Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

    L'art. 111, l.f., ultimo comma, dispone che siano considerati crediti prededucibili quelli sorti in funzione delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, quindi, anche in relazione al concordato preventivo (ad esempio, onorari dell'attestatore, del difensore, etc.). L'art. 111-bis, l.f, terzo comma, che prevede la possibilità di soddisfazione "ante-riparto" dei crediti prededucibili, fa espresso riferimento soltanto a quelli sorti nel corso del fallimento.
    A prima vista sembrerebbe, dunque, che non tutti i crediti prededucibili possano beneficiare del pagamento ante riparto, bensì solo quelli che si sono formati in relazione alla specifica procedura concorsuale del fallimento. È corretta questa lettura della norma?
    Mi pongo il problema in quanto mi viene chiesto se in un caso concreto, costituito dalla fase di esecuzione (liquidazione) di un concordato con cessione dei beni, i crediti in prededuzione (già riconosciuti ed accertati come tali) insorti in funzione dell'ammissione alla procedura ex artt. 160, l.f. e ss., possano beneficiare della possibilità di essere soddisfatti prima del riparto. Potreste fornirmi qualche indicazione utile a chiarirmi meglio le idee?
    Molte grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/01/2016 20:46

      RE: Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

      Presumiamo che nel suo caso al concordato sia seguito il fallimento, per cui in questa procedura si pone il problema dell'accertamento dei crediti prededucibili sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo. Diversamente, ove, invece, si stia discutendo del pagamento dei crediti prededucibili nel corso del concordato, il problema dell'art. 111bis e dell'accertamento del credito non si pone.
      Orbene muovendo dalla indicata premessa, rileviamo che il principio generale posto dall'art. 111bis è che se un credito prededucibile è contestato è soggetto al giudizio di accertamento, salvo che si tratti di crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25 perché, per espressa disposizione del primo comma dell'art. 111bis, le contestazioni riguardanti tali crediti non vanno risolte in sede di verifica ma attraverso il reclamo ex art. 26.
      Ad eccezione di questi casi, tutte le altre contestazioni aventi ad oggetto crediti prededucibili vanno risolte dal giudice delegato secondo il rito dell'accertamento del passivo e, di conseguenza, i crediti prededucibili contestati, soltanto se ammessi al passivo, partecipano ai riparti.
      In questo quadro si inserisce il terzo comma dell'art. 111 bis per il quale i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, non sono soggetti a verifica e possono pertanto essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, con pagamento da parte del curatore autorizzato dal comitato dei creditori o dal giudice delegato. Tale norma quindi testualmente chiarisce che tale prelievo al di fuori del piano di riparto è riservato ai soli crediti prededucibili sorti nel fallimento e non ad altri crediti predeucibili sorti nel corso delle procedure anteriori, tipo concordato o, comunque, in occasione o in funzione, dello stesso.
      Evidentemente il legislatore ha consentito il pagamento diretto dei crediti liquidi ed esigibili non contestati sorti nel corso del fallimento perchè questi, per il fatto di essere contratti dall'organo fallimentare per finalità adeguate alla procedura, danno una sufficiente garanzia della loro esistenza, della loro quantificazione, del momento dell'insorgenza e della loro finalità; garanzia che non è riscontrabile nei crediti contratti dal debitore anteriormente o nel corso della procedura minore che ha preceduto il fallimento, a meno che su questi non sia già intervenuta una valutazione del giudice.
      Questa è la nostra opinione, che è condivisa in dottrina da alcuni autori (Bozza, Lamanna), nel mentre trova contrari altri (Zanichelli).
      Zucchetti SG srl
      • Gianfranco Lizza

        Roma
        13/01/2016 09:54

        RE: RE: Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

        In realtà la mia domanda era rivolta proprio a sapere se, nella fase di liquidazione di un concordato con cessione dei beni, regolarmente omologato ed in corso di pacifica esecuzione, i crediti prededucibili (ad esempio, quello del difensore che ha assistito la debitrice a presentare la domanda di ammissione alla procedura, quello dell'attestatore, etc.) possano essere soddisfatti ante-riparto. E se tale possibilità dipenda dalla previa autorizzazione del giudice ovvero del comitato dei creditori. Grazie ancora
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/01/2016 20:16

          RE: RE: RE: Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

          In questo caso, come accennavamo nella premessa della precedente risposta, il problema si pone in termini completamente diversi da quelli esaminati per l'ipotesi che si stia discutendo della prededuzione nel successivo fallimento, essendo evidente che solo in quest'ultimo caso si pone la problematica che abbiamo esaminato nella risposta ed entrano in ballo le modalità di pagamento di cui all'art. 11bis di cui abbiamo parlato.
          Nel corso del concordato, una volta ammesso che anche in questa procedura possono presentarsi crediti da pagare in prededuzione, anche se sorti precedentemente (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 182quater co. 2, o, appunto a quelli dei professionisti che hanno collaborato alla presentazione della domanda), gli stessi vanno pagati via via che scadono, sempre che il commissario o il liquidatore non abbiano contestazioni da sollevare riguardanti l'an, il quantum o la collocazione, nel qual caso, mancando un giudizio di accertamento dei crediti, i creditori interessati debbono azionare un giudizio ordinario per ottenere il riconoscimento del credito.
          Circa le modalità del pagamento, l'art. 182- che tratta della esecuzione del concordato con cessione dei beni- nulla dice, per cui bisogna seguire le disposizione poste nel decreto di omologa. In mancanza di qualsiasi indicazione, il liquidatore potrebbe provvedere al pagamento delle prededuzioni direttamente, ma è sempre consigliabile, per prudenza, chiedere una autorizzazione al giudice delegato,a nche se nessuna norma lo preveda espressamente in questa fase.
          Zucchetti SG srl
          • Noemi Del Frate

            Porto San Giorgio (FM)
            21/09/2026 13:01

            RE: RE: RE: RE: Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

            Buongiorno mi ricollego a questa discussione per chiedere quali tutele e quali strumenti sono previsti per il creditori in prededuzione, in caso di ritardato pagamento dei propri crediti . Chiarisco la situazione: sono creditrice in prededuzione (avendo redatto l'attestazione ex art.161 3.c. l.f) di un concordato preventivo liquidatorio omologato nel 2013. Il liquidatore ha terminato la fase di liquidazione (ma la disponibilità di risorse per onorare i crediti risale al 2024) senza onorare i crediti prededucibili per attestazione ed anche quelli relativi agli advisor. A seguito delle richieste di pagamento, il liquidatore ha presentato domanda di parere al Comitato dei Creditori, ma solo un membro ha risposto, consigliando di attendere il riparto finale. Successivamente ha presentato istanza di autorizzazione al pagamento al G.D. il quale l'ha rigettato "non essendo, nel concordato, di competenza del Giudice. Nel decreto di omologa viene previsto che "il liquidatore dovrà ripartire fra i creditori concorrenti, con tempestività e sollecitudine, secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione.." Il liquidatore a questo punto vuole attendere il riparto finale, a mio avviso, con ulteriore aggravio per la procedura dovuto al maturare di ulteriori interessi legali.
            Grazie per ogni eventuale contributo che vorrete dare alla discussione.
            Cordiali saluti
            dott.ssa Noemi Del Frate
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              22/09/2026 18:51

              RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

              Premesso che il suo credito è sicuramente prededucibile (Cass. 10.05.2018, n. 12017 per la quale "I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore dell'imprenditore, per la redazione della domanda di concordato preventivo e la relativa assistenza, rientrano tra quelli da soddisfare in prededuzione") e, a quanto capiamo, già liquidato, e quindi certo, liquido ed esigibile e non contestato dal liquidatore, costui deve provvedere al pagamento qualora disponga dei fondi necessari. Peraltro nel caso i fondi ci sono tanto che il liquidatore ha cercato di procedere al pagamento, ma per ragioni varie non lo ha fatto, rinviando il tutto al momento del riparto.
              A fronte di questa situazione, in cui non è ravvisabile una inerzia o noncuranza dell'organo procedurale, lei può, in primo luogo inviare al liquidatore una formale diffida ad adempiere entro un termine da indicare; in mancanza di esito positivo, può rivolgersi al commissario giudiziale (ammesso che sia soggetto diverso dal liquidatore) che mantiene la sorveglianza sull'operato dell'organo liquidatorio e, infine fare istanza al tribunale cha ha omologato il concordato, che ha la sorveglianza sull'intera procedura chiedendo di dare disposizione al liquidatore di provvedere al pagamento del credito, che ormai risale ad oltre dieci anni addietro; ci sembra difficile, nella situazione data, che si possa arrivare alla revoca del liquidatore (l'art. 182 l. fall. richiama gli artt. 37 e 38 l. fall.) che, come detto, non è rimasto del tutto passivo.
              Come ultima risorsa, sempre che il compenso sia stato liquidato, può munirsi di un titolo esecutivo per iniziare una procedura esecutiva sulle somme a disposizione del liquidatore, alla luce di Cass. s.u. 14 febbraio 2022, n. 4696, per le quali, una volta divenuta definitiva l'omologazione, viene meno il divieto di cui all'art. 168 e il creditore riacquista la possibilità di agire in via esecutiva per ottenere il pagamento del proprio credito.
              Zucchetti SG srl
              • Noemi Del Frate

                Porto San Giorgio (FM)
                23/09/2026 10:28

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

                Buongiorno,
                rringrazio per la puntuale risposta e per i riferimenti giurisprudenziali indicati, che risultano particolarmente utili. Preciso un aspetto della fattispecie, che forse non avevo adeguatamente evidenziato nella domanda iniziale: il credito per l'attestazione ex art. 161, comma 3, l. fall. non è stato oggetto di una successiva liquidazione da parte degli organi della procedura, né risulta, a mio avviso, necessario che lo sia.
                Si tratta, infatti, di un credito espressamente indicato nel piano e nella proposta di concordato preventivo, unitamente agli altri costi e oneri della procedura, ed è stato pertanto sottoposto alla valutazione dei creditori nell'ambito della procedura concordataria. La proposta è stata votata dai creditori e successivamente omologata dal Tribunale nel 2013. Il relativo credito non è mai stato contestato né dai Commissari giudiziali, né successivamente dal Commissario/Liquidatore giudiziale, ed è stato sempre conosciuto dagli organi della procedura.
                Ritengo pertanto che, nel caso di specie, non sia necessaria, nè richiedibile, una preventiva liquidazione del credito da parte degli organi della procedura.
                Grazie
                Cordiali saluti
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  23/09/2026 17:23

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento ante riparto dei crediti prededucibili nel concordato

                  Esatto. Visto che il liquidatore aveva già chiesto di pagare il debito avevamo pensato che fosse stato anche liquidato; ad ogni modo, nella malaugurata ipotesi sia costretta ad agire in via esecutiva deve munirsi di un titolo esecutivo, (un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), anche se ,onostante la giurisprudenza citata le remore a concedere un tale provvedimento e poi a ritenere ammissibile l'esecuzione non sono poche.
                  Zucchetti SG srl