Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUCCESSIVO ALL'OMOLOGA DEL CONCORDATO

  • Pietro Paolo Rampino

    Milano
    08/03/2021 09:29

    ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUCCESSIVO ALL'OMOLOGA DEL CONCORDATO



    Buongiorno, vi sottopongo il seguente quesito:
    A fronte dell'omologazione di concordato avvenuta nell'anno 2018 e nell'ambito del quale, gli accordi con l'Agenzia delle Entrate, prevedono un soddisfo in percentuale del richiesto, lo stesso Ente, con invito alla procedura di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/97, è giunta, in contraddittorio con il contribuente e limitatamente a vicende relative all'anno 2015 , a ridefinire le pretese in un alveo inferiore a quello originario. Ciò comporta l'evidenziazione di un importo, a titolo di imposte, e di una sanzione ridotta ad un terzo del minimo. Nei venti giorni successivi alla sottoscrizione dell'atto di adesione deve essere versato l'importo concordato ovvero la prima delle otto o sedici rate richieste o soltanto successivamente l'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. Si è del parere che il "risultato finale" della procedura abbia natura novativa. Prova ne sia che esso non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio. Nel caso di specie, considerato che la pretesa tributaria è afferente l'anno 2015; che il concordato è stato omologato nell'anno 2018; che le nuove norme portate dalla legge 159/2020, entrata in vigore il 4 dicembre 2020 hanno natura processuale e quindi si applicano a tutti i periodi di imposta anteriori al 2018, si deve ragionevolmente ritenere che il quantum riveniente dall'accertamento con adesione soggiaccia alla percentuale prevista nel concordato omologato e debba essere pagato nell'ambito dei piani di riparto previsti nella procedura concorsuale (e non con le tempistiche altrimenti applicabili).
    > Il quesito è appunto:
    > - l'importo rinveniente dall'accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/97 viene pagato dalla procedura concorsuale nella percentuale prevista dal concordato?
    > - l'importo, se dovuto come sopra, viene pagato con le tempistiche previste dal concordato per i debiti erariali o in quelli previsti dalla norma ( nei venti giorni successivi alla sottoscrizione dell'atto di adesione deve essere versato l'importo concordato ovvero la prima delle otto o sedici rate richieste)?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      13/03/2021 23:07

      RE: ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUCCESSIVO ALL'OMOLOGA DEL CONCORDATO

      Pare di capire dal quesito che:

      - nel piano concordatario non fosse previsto un debito erariale per l'anno 2015

      - nel corso della procedura di verifica della relativa dichiarazione annuale l'Ufficio abbia convocato la società per una ipotesi di accertamento con adesione

      - in quella sede sia stato raggiunto un accordo, e in esso non sia stato chiarito se l'importo definito sarebbe stato pagato per intero o in valuta concorsuale.


      Se così è, proprio dall'ultimo di tali punti sorge il problema, sul quale non abbiamo reperito alcunché né in prassi, né in dottrina e giurisprudenza.

      Proponiamo quindi la nostra costruzione senza il conforto di prese di posizione ufficiali (e quindi, come siamo costretti a precisare sempre in questi casi, non possiamo escludere che l'Ufficio possa essere di opinione diversa).


      Dato che a norma del combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 218/97 l'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento o dell'intero importo o della prima rata entro 20 giorni dalla redazione del relativo atto, e non è prevista alcuna eccezione per le procedure concorsuali, riteniamo che quantomeno la prima rata debba essere versata entro tale termine e per intero.

      Per quanto riguarda il residuo, e come detto ipotizzando che nell'atto di accertamento con adesione non sia stata definita la questione, riteniamo che, trattandosi di debito relativo al periodo ante concordato e quindi debito concorsuale, il pagamento del complessivo importo dovuto debba essere effettuato nella percentuale e nei termini già concordati con l'Agenzia (ovviamente tenendo conto di quanto già pagato come prima rata).

      Il fatto che "il 'risultato finale' della procedura abbia natura novativa" significa a nostro avviso che al (potenziale) debito da accertamento si è sostituito il nuovo e reale debito da accertamento con adesione: ciò ne varia l'importo, ma non significa che un debito concorsuale divenga debito della massa.