Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

  • Ester Ferrara

    Orvieto (TR)
    17/09/2013 14:08

    Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

    In ipotesi di apertura della procedura di concordato preventivo con deposito del ricorso ed emissione del decreto di ammissione è possibile attivare azioni giudiziali (ad es. ricorso per decreto ingiuntivo)nei confronti della società ammessa al concordato preventivo non ancora omologato? Al riguardo, l'art 168, I° comma, L.F. sembrerebbe difatti vietare, a pena di nullità, di promuovere le soli azioni esecutive e cautelari (utilizzando una dizione similare a quella vigente in materia fallimentare), non chiarendo cosa debba intendersi per azioni esecutive e cautelari.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/09/2013 20:16

      RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

      Con il ricorso per decreto ingiuntivo si instaura un giudizio di cognizione a carattere sommario, e non un giudizio esecutivo; le azioni esecutive sono quelle dirette ad attuare, ossia a dare esecuzione anche contro la volontà dell'interessato, ad un titolo esecutivo instaurando, appunto, un processo esecutivo che è preceduto dal precetto e che inizia con il pignoramento; il nostro codice di procedura civile distingue tre tipi di processo esecutivo: l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio e l'esecuzione di obblighi di fare o di non fare. Nel primo si procede alla liquidazione coattiva di uno o più beni del debitore al fine di ottenere il pagamento di un diritto di credito; negli altri, invece, si procede alla soddisfazione in forma specifica imponendo all'obbligato di consegnare un bene mobile o rilasciare un bene immobile, ovvero di adempiere ad una obbligazione di fare o di non fare. L'azione cautelare comprende una serie di attività tutte, più o meno, connotate dall'esigenza di approntare una tutela per un soggetto in attesa di un giudizio definitivo (tipico è il sequestro preventivo di beni per garantire un credito in corso di accertamento) o mantenere un bene in posizione di sicurezza in attesa che si definiscano eventuali controversie riguardanti lo stesso (ad es. il sequestro giudiziario).
      Di conseguenza, quando la legge vieta l'esercizio di azioni esecutive o cautelari, non impedisce l'esercizio di quelle di cognizione; queste non possono essere promosse nel fallimento perché qui vige il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, per il quale qualsiasi pretesa che si voglia far valere sui beni acquisiti all'attivo, deve essere azionata secondo il rito di cui agli artt. 92 e segg., ma nel concordato preventivo, ove non vi è lo spossessamento del debitore né vi è un giudizio di accertamento dei crediti, nulla impedisce al creditore di agire in via di cognizione ordinaria o sommaria/monitoria per l'accertamento del suo credito, fermo restando che, una volta ottenuto un titolo giudiziario, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non lo potrà portare in esecuzione per il divieto di cui all'art. 168. Questo riduce di molto la potenzialità dell'intervento del giudice di cognizione in pendenza del concordato e, anzi, potrebbe tramutarsi in una spesa inutile; invero, poiché il debitore concordatario deve elencare i propri debiti, egli potrebbe riconoscere il credito in questione rendendo superfluo il ricorso al giudice, che rimane utile e necessario solo quando permane la contestazione, ma in quel caso è opportuno un giudizio a cognizione piena e non sommaria.
      Zucchetti SG Srl
      • Giuseppe de Filippo

        Torino
        28/11/2013 10:53

        RE: RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

        Segnalo alcune pronunce dal sottoscritto emesso nella sua qualità di GOT ad Aosta ed edite sul sito ilcaso.it così come risulta un'interessante e recentissima pronuncia del tribunale di Siracusa sempre edita su ilcaso.it

        Cordialmente
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/11/2013 18:32

          RE: RE: RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

          Grazie della segnalazione.
          Zucchetti SG Srl
      • Carmine Rossi

        Verona
        02/07/2015 19:39

        RE: RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

        buona sera.
        intanto Vi ringrazio per il prezioso contributo che offrite... sono un assiduo lettore del Vostro forum anche se è solo la prima volta che intervengo per cui mi scuso se non sono nella discussione più in tema .
        la domanda che pongo è forse banale.
        la società Alfa in bonis è procedente in una esecuzione immobiliare nei confronti della società Beta.
        Pendente la procedura esecutiva, Alfa viene ammessa al concordato con cessione dei beni in seguito omologato con nomina del liquidatore giudiziale
        quale ruolo assume il liquidatore giudiziale ? ... deve svolgere un intervento in senso tecnico ? deve semplicemente costituirsi nella procedura espropriativa e far valere la sua legittimazione quale "responsabile" dell'attivo in modo che la distribuzione avvenga a "suo" favore e non dell'imprenditore ? deve subentrare in luogo della società in bonis?
        è applicabile il comb disp 182 V co e 107 VI co che però pare riferirsi esclusivamente alle esecuzioni sui beni del fallito ?
        vi ringrazio sin da ora e vi saluto cordialmente
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/07/2015 20:41

          RE: RE: RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

          Come lei ricorda, l'art. 182 richiama per il concordato anche l'art. 107 che, al sesto comma, prevede che "se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi". Ovviamente questa norma è dettata per il fallimento, ma il richiamo contenutto nell'art. 182 la estende anche al concordato e in particolare alla fase liquidatoria del concordato, in quanto compatibile; la compatibilità è data dal fatto che con l'omologa del concordato preventivo con cessione dei beni, il debitore proprietario dei beni e dei diritti costituenti il patrimonio ceduto perde la disponibilità degli stessi, che passa appunto al liquidatore (salvo i casi della cessione traslativa diretta ai creditori, di rara applicazione per ragioni fiscali), esattamente come avviene con la dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, se fino alla omologa il debitore conservava la disponibilità dei suoi beni, seppur sotto il controllo del commissario, e manteneva quindi la relativa legittimazione processuale, intervenuta l'omologa e la nomina del liquidatore, è questi che assume la legittimazione processuale attiva e può subentrare nella procedura esecutiva in corso promossa originariamente dal debitore. Ovviamente l'attivo che il liquidatore ricaverà dall'esecuzione entra tra i "beni" ceduti ai creditori e va riparto tra costoro secondo la proposta e il piano presentati.
          Zucchetti SG Srl

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      • Pietro Mazzoletti

        Brescia
        01/12/2015 10:53

        RE: RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

        mi ricollego alla discussione, anche se datata, in quanto mi trovo un caso simile.

        Concordato omologato in data 20.05.2015.
        Un creditore, in data SUCCESSIVA all'omologa, convocava la società debitrice (soggetta alla procedura) avanti alla Camera di conciliazione al fine di ottenere il pagamento del credito vantato (nella fattispecie, spese condominiali ante concordato).
        La Società non si presentava.
        Il creditore, contattato poi dal Liquidatore Giudiziale, non procede con all'atto di citazione in giudizio, chiedendo tuttavia l'addebito alla procedura delle spese legali della conciliazione.

        Come devono essere considerate queste spese (inutili, in quanto il debito era inserito nel piano di concordato e come tale pagato in sede di riparto)?
        a) rigettate, essendo le spese legali sostenute per una procedura inizata dopo la data della domanda e quindi le stesse spese restano a carico del creditore;
        b) in chirografo in quanto spese accessorie al credito principale;
        c) in prededuzione perche' successive alla data della domanda.

        Ringrazio in anticipo per l'attenzione e per il vostro prezioso contributo.

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/12/2015 19:29

          RE: RE: RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

          Il credito in questione non può essere riconosciuto per il semplice fatto che il credito per il cui recupero l'attuale pretendente ha azionato il procedimento di mediazione non era in contestazione in quanto incluso nell'elenco dei crediti e non messo in discussione né dal commissario né dal liquidatore. tale soggetto, quindi, era carente di interesse a svolgere detta attività che avrebbe dovuto portare ad un accordo o ad una decisione sul credito non contestato. Probabilmente il creditore si è accorto di tanto e, per questo motivo, non ha poi agito in sede giudiziaria, ove si sarebbe discuso del credito e sarebbero state liquidate le spese, oltre eventualmente alla comminazione della sanzione ex art. 8, comma 4bis del d.lgs d.lgs. 04/03/2010 n. 28.
          Zucchetti SG srl
          • Roberto Ricci

            massa (MS)
            19/05/2016 17:39

            RE: RE: RE: RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

            In relazione all'argomento in oggetto, vi pongo un quesito al quale spero potrete dare risposta.
            Società in concordato preventivo con domanda in bianco presentata in data 12.06.2013. Procedura di concordato liquidatorio aperta in data 07.11.2013 e omologata in data 15.05.2014.
            In data 01.08.2013 e 28.11.2013, sono stati notificati alla società due distinti decreti ingiuntivi da parte di due istituti di credito. L'amministratore della società ha impugnato, senza chiedere nè ottenere alcuna autorizzazione dagli organi della procedura, i due decreti ingiuntivi rispettivamente in data 19.10.2013 e 07.01.2014.
            Le spese che oggi venissero richieste alla società (CTU, CTP e avvocato della parte chiamata in causa, CTP e avvocato nominati dal legale rappresentante senza alcuna autorizzazione, possono essere richieste alla procedura che non ha autorizzato la causa?
            Nel caso in cui alla procedura non derivasse un concreto vantaggio o derivasse addirittura un nocumento da tali cause (a fronte della riduzione in lieve misura del credito chirografario delle banche la procedura potrebbe essere chiamata a rispondere di tutte o parte delle spese suddette per un importo che potrebbe eccedere l'importo del vantaggio derivante dalla riduzione del credito cirografario), gli organi della procedura potrebbero agire per risarcimento nei confronti dell'amministratore unico? Per costui potrebbero verificarsi altre conseguenze negative?
            Grazie della risposta.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              22/05/2016 18:54

              RE: RE: RE: RE: RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

              Nella specie il debitore ha proposto due opposizioni a due decertei ingiuntivi, una in pendenza del termine di cui al sesto comma dell'art. 161 el'altra dopo l'apertura della procedura di concordato pieno, ma prima dell'omologa.
              Né per la fase del pre concordato né in quella del concordato si parla di autorizzazione del giudice per stare in giudizio, a differenza di quanto prevede l'art. 25 nel fallimento, il che si spiega agevolmnete con in fatto che nel fallimento la disponibilità dei beni passa al curatore, e unitamente a questa passa anche la capacità processuale, come disposto dall'art. 43, nel mentre nel concordato e, a maggior ragione, nel pre concordato, il debitore mantiene la disponibilità dei beni, seppur sotto la vigilanza del pre commissario o del commissario, ma non subisce alcuna limitazione della capacità processuale, che rimane integra in capo a lui per le controversie che attengono al suo patrimonio e alla gestione dell'impresa; anzi la Cassazione ha ammesso il mantenimento della capacità processuale anche dopo l'omologa e la nomina del liquidatore. Ricordiamo Cass. 25/02/2008, n. 4728, che ha così statuito: "Il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno «spossessamento attenuato», in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 l. fall. per il fallimento".
              Né sono di aiuto alla fattispecie il settimo comma dell'art. 161, che consente al debitore in pre concordato di compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, né il secondo comma dell'art. 167, che pone lo stesso principio per la fase concordataria, perché entrambe le norme si riferiscono all'attività sostanziale e non a quella processuale. Ad ogni modo, se volesse da queste norme trarre qualche spunto, si vedrebbe che l'art. 167 chiede l'autorizzazione del giudice delegato per la rinuncia alle liti o per le transazioni, ma non parla di autorizzazione per agire o resistere in giudizio.
              L'effetto della prededuzione è una conseguenza della legittimità dell'atto compiuto, come del resto espressamente statuisce l'art. 161 per gli atti di ordinaria amministrazione, che, seppur non abbisognano di autorizzazione, determinao prededuzioni.
              Zucchetti Sg srl
    • Angela Sapio

      Roma
      17/02/2021 18:46

      RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

      Buonasera,
      intervengo per un quesito in merito al rapporto tra concordato preventivo e sequestro conservativo ante causam.

      La questione è la seguente: ho depositato ricorso per sequestro conservativo ante causam ed il giorno dopo la società (le cui quote erano oggetto del richiesto sequestro) ha pubblicato la domanda di concordato preventivo.

      Ai sensi dell'art. 168 l.f. che dispone il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari, ritengo che la procedura cautelare intrapresa non possa proseguire ma debba essere "sospesa".

      Tuttavia, mi lascia un dubbio interpretativo la seguente giurisprudenza di merito secondo cui "in base all'art. 168 L.F., dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire procedure esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
      La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, L.F., non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, ivi compreso quello avente ad oggetto le misure cautelari già ottenute, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono de iure e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, o con il sequestro destinato a convertirsi in pignoramento, con la conseguenza che l'esecuzione in questione deve essere sospesa" (Trib. Roma, Sezione 16, Civile, Sentenza 29 luglio 2020).

      Tale sentenza fa espresso riferimento, oltre che al processo esecutivo, anche al processo avente ad oggetto le misure cautelari "già ottenute".

      Mi domando, dunque, se tale specificazione sia stata fatta proprio per distinguere il caso di un procedimento cautelare in corso (come il mio) da quello dove la misura è stata già ottenuta e se, in entrambi i casi, sia comunque possibile invocare la mera "sospensione" della procedura in luogo della sua estinzione.

      Vi ringrazio per il prezioso (come sempre) confronto.

      Angela Sapio
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        18/02/2021 19:20

        RE: RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

        Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore comporta che come non può procedersi al pignoramento né proseguirsi una esecuzione già pendente al momento della dichiarazione di fallimento del debiotre, così non può essere iniziata, iniziata né proseguita una azione cautelare, per cui , nel primo caso si vuol dire che il giudice al quale è rivolta la richiesta di concessione del sequestro deve dichiarare inammissibile la domanda e, ove questa sia stata concessa anteriormente alla dichiarazione di fallimento, deve dichiarare la improcedibilità o improseguibilità del processo. Quando la Cassazione parla di improcedibilità e non di nullità, vuol dire che le misure già date , sia cautelari che esecutive, non vengono meno, ma non possono essere compiuti nuovi atti del processo, per cui le procedure possono riprendere una volta che è cessato il divieto e se, ovviamente, i beni oggetto del provvedimento o del pignoramento, non siano stati alienati.
        Detto questo, dobbiamo anche chiarire che la problematica da lei prospettata ha un senso se lei intende sequestrare le quote di partecipazione che la società che ha chiesto il concordato ha in altra società;, in tal caso, infatti, troverebbe applicazione l'art. 168 l. fall. in quanto il sequestro colpirebbe beni rientranti nel patrimonio della società in concordato, il cui automatic stay la norma è diretta a realizzare.
        Tuttavia dalla esposizione dei fatti ci è sembrato di capire che lei intende sequestrare le quote di una srl che ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo (lei, infatti dice che "…. il giorno dopo la società (le cui quote erano oggetto del richiesto sequestro ha pubblicato la domanda di concordato preventivo"), per cui presumibilmente lei sta agendo nei confronti di un socio della srl, titolare delle quote. Se è così, l'art. 168 l.fall. non entra in ballo perché queste quote fanno parte del patrimonio del socio, non assoggettato alla procedura concordataria, e non della società. Eguale discorso varrebbe anche se a chiedere il concordato sia stata una snc, giacchè nel concordato non sono coinvolti i soci, pur se illimitatamente responsabili.
        Zucchetti SG srl
        • Angela Sapio

          Roma
          18/02/2021 19:41

          RE: RE: RE: Azioni giudiziali in pendenza di concordato preventivo

          Vi ringrazio molto.
          Alla fine, dopo una lunga riflessione, ero proprio giunta alla medesima conclusione.
          Preziosi come sempre.