Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO

  • Nicola de Lucia

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    27/06/2023 11:35

    CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO

    La presente per chiedere il Vs. autorevole parere in merito alla seguente questione:
    in un concordato preventivo liquidatorio, omologato a maggio 2019, con previsione di pagamento dei chirografari al 25%, attualmente sono stati pagati tutti i privilegiati ed una percentuale del 16% ai chirografari.
    Uno di questi ultimi sostiene che si è in ipotesi di inadempimento in quanto nel cronoprogramma originario era previsto il pagamento totale entro il 31.12.2022.
    La domanda che pongo è se il mancato rispetto del cronoprogramma (tra l'altro basato su date ipotetiche in quanto l'omologa è slittata di quasi un anno) può configurare ipotesi di risoluzione per inadempimento.
    Grazie.
    Saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/06/2023 18:58

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO

      L'art. 186 l. fall. stabilisce che ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento qualora l'inadempimento non abbia scarsa importanza.
      La questione da lei proposta si gioca tutta qui (sempre che ovviamente il creditore proponga una domanda giudiziaria di risoluzione), ossia stabilire se il mancato rispetto del termine fissato per il pagamento completo sia da considerare nelle circostanze concrete un inadempimento di rilevante o scarsa importanza, che richiede un giudizio che lascia ampia discrezionalità al giudicante che impedisce di stabilire linee prefissate.
      Quello che si può dire è che l'inadempimento non va valutato in termini strettamente numerici e quantitativi; per tale verifica infatti, la Cassazione (Cass. 31/07/2019, n.20652) dice che "la percentuale di soddisfacimento, che sia stata eventualmente indicata dal debitore, non è vincolante, salva l'assunzione di una specifica obbligazione intesa a garantirla; e tuttavia essa funge da criterio di riferimento utile ad apprezzare l'importanza dell'inadempimento: ne consegue che il concordato preventivo deve essere risolto, l. fall., ex art. 186, solo qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione necessaria di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati ove non falcidiati".
      Un ritardo di un semestre su quanto preventivato a noi non sembra un grave inadempimento, anche perché, a seguito della risoluzione va dichiarato il fallimento, che probabilmente, ammesso che ci sia ancora attivo da liquidare, non porterà ad una riduzione dei termini di soddisfazione. Ma ripetiamo, si tratta di considerazioni generali fatte senza conoscere i termini esatti della questione.
      Zucchetti SG srl