Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

RISOLUZIONE CONCORDATO EX ART. 186

  • Marco Carbone

    Roma
    02/02/2020 09:45

    RISOLUZIONE CONCORDATO EX ART. 186

    In caso di istanza ex art. 186 l.f. presentata da un creditore di un concordato preventivo liquidatorio - nel quale è abbondantemente scaduto il termine per l'esecuzione dello stesso e non vi sono possibilità di soddisfacimento per i creditori chirografari - il Tribunale dichiara il fallimento o può risolvere il concordato e rimettere in bonis la Società con diritto ai creditori a presentare eventualmente, se di loro interesse, istanza di fallimento?
    Nel ringraziarVi anticipatamente per il prezioso contributo che fornite, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/02/2020 19:02

      RE: RISOLUZIONE CONCORDATO EX ART. 186

      L'ult. comma dell'art. 186 l. fall. nella sua versione originaria prevedeva che "con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento". Con la riforma del 2006 e, principalmente con il decreto correttivo n. 169 del 2007, questo comma è stato eliminato, in coerenza con la abolizione del fallimento d'ufficio. Per la verità qualche dubbio è residuato perché l'art. 186 dichiara applicabili le disposizioni degli artt.137 e 138 dettati per il concordato fallimentare e il comma quarto dell'art. 137 prevede che "La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva", ma è prevalsa giustamente l'opinione che tale norma- applicabile in quanto compatibile- non poteva operare per il concordato preventivo proprio perché qui non si tratterebbe di riaprire il fallimento nel corso del quale era intervenuto il concordato fallimentare, ma di dichiarare d'ufficio il fallimento, cosa dopo la citata riforma non è più possibile.
      In conclusione, il tribunale che dichiara la risoluzione del concordato, ove non vi sia una richiesta di fallimento da parte di un creditore (che potrebbe essere contenuta anche nella domanda di risoluzione) o del P.M., non può dichiarare il fallimento, anche nel caso in cui il debitore concordatario versi in una situazione di palese insolvenza; al più potrebbe fare una segnalazione al P.M. che valuterà se instare per il fallimento.
      Zucchetti SG srl